Nuovo servizio telematico INAIL per la gestione transitoria degli infortuni ex INPGI

Per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato dall’INAIL un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e di invio delle denunce di infortunio, garantendo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo (INAIL, circolare 6 giugno 2023, n. 24).

Il nuovo servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

 

In base al regolamento INPGI del 24 giugno 1980, gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando la modulistica allegata alla circolare del 5 dicembre 2022, n. 44. Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Al fine di migliorare la gestione di tale attività, è stato rilasciato il nuovo servizio applicativo per agevolare l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto. L’invio della denuncia attraverso tale servizio sostituisce la trasmissione con posta elettronica certificata, indicata nella citata circolare del 5 dicembre 2022, n. 44.

 

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’INAIL dal 6 giugno 2023 al percorso “Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex INPGI” oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione “Accedi ai servizi on line” selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
Gli unici soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti, accedendo al servizio tramite Spid, Cie o Cns.

 

L’INAIL ha precisato che, in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia. Inoltre, la denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.
Il rilascio della ricevuta dal servizio telematico costituisce notizia dell’acquisizione della documentazione e dell’avvio del procedimento relativo alla gestione dell’evento da parte dell’Istituto.

 

Le denunce inviate precedentemente al rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata saranno inserite nell’applicativo dalla Direzione stessa, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale.

Associazione professionale: compensi di sindaco o amministratore soggetti a IRAP

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito di un’associazione professionale, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci (Agenzia delle entrate, risposta 5 giugno 2023, n. 338).

Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 8, della Legge di bilancio 2022 ha previsto che tale imposta regionale non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997.

A riguardo l’Agenzia delle entrate cita la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, nella quale viene anche chiarito che il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni contenuto nella norma implica che resti assoggettato a IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.

In relazione ai compensi connessi agli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, l’Agenzia richiama la sentenza del 29 settembre 2016, n. 19327 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che tali compensi non vadano inclusi nella base imponibile IRAP dell’associazione, qualora l’esercizio delle predette attività avvenga in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione. Oltre a ciò, affinché operi l’esclusione dalla base imponibile IRAP, deve risultare possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti, con onere della prova a carico del contribuente che è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione a una associazione professionale.

 

Nel caso di specie, l’oggetto dell’associazione professionale è l’esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni giuridiche ed economiche, fra le quali quelle di dottore commercialista ed esperto contabile e consulente del lavoro, con il comune scopo di favorire ed accrescere lo svolgimento delle attività professionali dei soci.

In relazione alle modalità della gestione contabile degli incarichi di sindaco e amministratore, la fatturazione dei compensi connessi a tali incarichi risulta essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall’associazione, sulla base del regolamento che prevede che tutti i soci svolgano la propria attività in piena autonomia professionale e in piena autonomia nei rapporti con la clientela, prevedendo espressamente che per l’incarico di sindaco o amministratore spetti un premio in percentuale sul compenso fatturato e percepito dalla medesima associazione professionale.

 

L’Agenzia, dunque, osserva che in questo quadro gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, che la designazione del professionista sembra avvenire anche in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui il professionista fa parte e che quest’ultimo, nell’espletamento dell’incarico, si avvalga in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

 

Il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, del premio conferma che i compensi percepiti per tali incarichi sono da intendersi come proventi della propria organizzazione e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista, confluendo con gli altri compensi percepiti dall’associazione professionale per le attività svolte.

 

Ciò premesso, dunque, l’Agenzia ha affermato che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione istante.

Ebap: rimodulate le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie

Per i dipendenti che abbiano già percepito la prestazione verrà bonificato un importo di 100,00 euro

Visto il perdurare dell’inflazione che continua ad indebolire la capacità di spesa delle famiglie, aggravata dal caro energia, l’EBAP, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemonte, insieme alle Parti Sociali regionali che lo costituiscono, ha ritenuto opportuno rimodulare le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie. La scadenza per la richiesta di prestazione energia dipendenti, si ricorda, era stata già prorogata al 31 dicembre 2023.
I nuovo parametri sono:
–  250,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE pari od inferiore a 15.000,00 euro;
150,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE di valore compreso tra i 15.001,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ai dipendenti rientranti nella prima fascia di ISEE, che avessero già percepito tale prestazione, verrà automaticamente bonificato un importo integrativo di 100,00 euro.

Whistleblowing: i canali di presentazione delle segnalazioni

L’ANAC ha reso noto lo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, illustrando, tra l’altro, i possibili canali di presentazione delle segnalazioni e le relative modalità (ANAC, comunicato 1 giugno 2023).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione del decreto legislativo che recepisce in Italia le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei whistleblower, ha predisposto lo schema di Linee guida che dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni mentre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività.

 

Le Linee guida si soffermano, in particolare, sul canale esterno di segnalazione attivato presso la stessa ANAC, fornendo però indicazioni anche sugli altri canali di segnalazione e sulle condizioni per accedervi. 

 

Infatti, i canali di presentazione delle segnalazioni sono essenzialmente di tre tipi: interno, esterno e la divulgazione pubblica.

 

Il canale interno

 

Gli enti del settore pubblico e di quello privato sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. L’intento del legislatore, nel prevedere tale sistema di segnalazione, è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, all’ente a cui sono “collegati”, ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

 

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

 

– garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, sia della persona segnalante che della persona coinvolta, o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, sia del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; 

 

– consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

I canali di segnalazione interni sono affidati, per la gestione, alternativamente, a una persona interna all’amministrazione/ente, ad un ufficio dell’amministrazione/ente con personale appositamente dedicato o ad un soggetto esterno. 

 

Il soggetto che gestisce le segnalazioni è inoltre tenuto al rispetto di un preciso iter procedurale, dovendo rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e mantenere un contatto con lo stesso, fornendogli un riscontro dopo aver dato un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

 

Il canale esterno

 

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede sia per i soggetti del settore pubblico che privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale
esterno, attivato e gestito dall’ANAC nel rispetto del principio di riservatezza.

 

A tale canale è possibile ricorrere solo al verificarsi di alcune particolari condizioni, ovvero allorquando:

 

– il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne; 

 

–  la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;

 

– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni,
che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. Oppure se la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante); 

 

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La divulgazione pubblica

 

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, nel caso di una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

 

Lo schema di Linee guida predisposto dall’ANAC può essere oggetto di osservazioni da parte di soggetti interessati che, in tal caso, devono presentare i loro contributi compilando un apposito questionario on line entro il termine inderogabile del 15 giugno 2023.

CCNL Lapidei – Industria: con giugno erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva

Versato l’Egr per i lavoratori del Settore

L’Ipotesi di accordo siglata il 29 ottobre 2019, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, applicata ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti e con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, prevede per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, il riconoscimento di un importo annuo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) pari ad euro 190,00 lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento in questione spetta nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, su premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione, risultando escluso dalla base di calcolo del Tfr, ed essendo comprensivo di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
Il trattamento viene erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Ed inoltre, detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario lavorativo.
A livello aziendale potrà essere valutata la sua corresponsione a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Da tale adempimento sono escluse le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
L’emolumento è ad ogni effetto, di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.