Nuovo bonus per adeguamento registratori di cassa telematici: i criteri d’accesso

L’Agenzia delle entrate ha comunicato la disponibilità di un nuovo bonus fiscale per l’aggiornamento dei registratori di cassa telematici e le regole per la fruizione (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 giugno 2023, n. 231943).

 A partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022, ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini perciò, con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad adeguare il processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e ha approvato le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Allo scopo di favorire tale adeguamento, l’articolo 8 del D.L. n. 176/2022 ha previsto la concessione di un credito di imposta agli esercenti che aggiornano i registratori telematici alle nuove disposizioni stabilite dal D.L. n. 36/2022.

 

L’importo dell’agevolazione è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico, e può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

 

L’Agenzia ha chiarito che all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388/2000. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino al termine dell’utilizzo. Il relativo modello F24, tuttavia, potrebbe essere scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento risultasse incapiente rispetto all’importo del credito stesso. In tal caso, l’eventuale scarto verrebbe comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

 

In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l’adeguamento, vengono considerati tracciabili i pagamenti che avvengono tramite gli strumenti individuati con il provvedimento n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

 

Infine, per quanto riguarda le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora si ritenga prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito.

 

 

CCNL Poste: previsto a luglio incremento dei minimi e del buono pasto

A decorrere dal 1° luglio saranno applicabili a tutti i dipendenti di Poste Italiane i nuovi minimi e l’aumento fino a 5,84 euro per i buoni pasto

Il CCNL del 23 giugno 2021sottoscritto tra Poste Italiane S.p.a. anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A., Sgr, Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, UGL-Com.ni ed applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. ha previsto a decorrere da luglio aumenti sui minimi tabellari.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
A 1 1.914,79
A 2 1.695,77
B 1.448,75
C 1.330,56
D 1.266,79
E 1.117,64
F 997,73

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, è previsto un aumento a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro:
– per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00;
–  per tutti i lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti;
– per i  lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.
Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, verrà riconosciuto un buono pasto fino a 4,34 euro, a decorrere da luglio 2023.

 

Pensioni minime INPS: incremento e criteri applicativi

Ai titolari delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto un incremento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 calcolato secondo i criteri illustrati dall’Istituto (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2329). 

Si tratta, come noto, dell’incremento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Il beneficio spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS e non su quelle gestite da Enti diversi ed è riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024: in particolare, l’INPS comunica che, sulla mensilità di luglio 2023, l’aumento in questione verrà corrisposto d’ufficio, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

 

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare:

 

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

 

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

 

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

 

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:

 

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

 

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

 

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

 

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell’incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

L’INPS ricorda che, per l’anno 2023, la misura dell’aumento è pari all’1,5% per i soggetti infra75enni e al 6,4% per i soggetti ultra75enni, mentre, per il 2024, non si fa distinzione in base all’età e l’incremento è pari al 2,7%. Si precisa che, se i 75 anni di età sono compiuti nel corso dell’anno, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

 

L’incremento viene riconosciuto, come detto, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS: qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

L’INPS riporta poi le informazioni per l’elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nel sistema della Gestione pubblica e nei sistemi ex INPGI, fornendo le istruzioni di calcolo.

 

Infine, l’istituto rende noto che, per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”

 

Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:

 

– le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;

 

– la spettanza o meno del beneficio;

 

– la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agespi): richiesta l’apertura delle trattative per il rinnovo

Proposte importanti novità per il personale di settore

Le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno richiesto l’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Agespi.
Di seguito riportate le novità introdotte.
Premessa:
Attraverso la piattaforma, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs intendono dare formale avvio al rinnovo contrattuale al fine di rilanciare i servizi ricadenti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo e dell’inclusione.
Le attuali difficoltà economiche, unite a quanto ereditato dai due anni di pandemia ed all’inflazione in continua crescita che ha ridotto in modo esponenziale il potere di acquisto dei lavoratori, rendono necessaria la definizione di un CCNL che riconosca ai dipendenti del settore non solamente una crescita in termini salariali e di diritti, ma che possa, in un certo senso, risultare sempre più attuale rispetto alla gestione di nuovi servizi.
Ambito di applicazione:
Si è proiettati verso un’analisi ed un eventuale aggiornamento del campo di applicazione.
Relazioni sindacali e contrattazione:
Preme approfondire le materie da delegare alla contrattazione decentrata oltre alle informative relative ad alcuni aspetti dell’organizzazione rispetto ad una maggiore efficienza dei servizi. Altresì, vuole rendersi maggiormente esigibile la contrattazione di secondo livello a partire dai criteri per poter accedere ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, nonché per l’esercizio del diritto allo studio previsto dagli artt. 36 e 35; sulla corretta applicazione dell’EGR sul territorio secondo quanto sancito dall’art. 5 bis, oltre a verificare l’andamento dell’applicazione dell’art. 28 sulla vestizione e svestizione.
Enti Bilaterali:
Vuole darsi seguito all’art. 7 procedendo alla definizione ed alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Trattenute associative:
Si richiede di procedere ad una modifica dell’art. 12 prevedendo che, le trattenute, vengano eseguite sulla base delle percentuali e delle mensilità previste con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Mercato del lavoro:
– vogliono introdursi gli istituti del telelavoro e dello smartworking. L’art. 18 del CCNL prevede le modalità mediante le quali viene esercitato il telelavoro, mentre relativamente allo smartworking, alla luce del periodo post pandemia, si ritiene utile il suo inserimento.
– contratti a tempo determinato
Nell’ambito dell’aggiornamento si ritiene necessario
1. la rivisitazione dell’art. 17 del CCNL;
2. l’introduzione di una clausola di stabilizzazione del personale al fine di una maggiore gestione del turnover e del carico di lavoro;
3. l’integrazione dell’articolato inserendo il diritto di precedenza e di informazione, nonché rendendo l’articolo più chiaro affinché possa fornire ai lavoratori elementi atti a conoscere gli eventuali diritti esercitabili.
– Rapporti di lavoro a tempo parziale.
– Diminuzione dell’attuale percentuale di utilizzo del lavoro supplementare pari al 30%, nell’ambito dell’orario settimanale individuale.
– Orario di lavoro
Nella parte del riposo giornaliero si richiede l’inserimento della parola “consecutive” relativamente alle 11 ore del suddetto riposo. Altresì si domanda di specificare che articolazioni orarie differenti vengano discusse sul secondo livello di contrattazione, nel rispetto della previsione del D.Lgs. 66/2003.
– Apprendistato
Circa quest’istituto si domanda di aumentare la percentuale all’80% ai sensi della Lettera D;
– Aumentare Percentuali relative al Trattamento Economico Lettera L, prevedendo il 100% della retribuzione sia per la prima metà del periodo di apprendistato che per la seconda metà del medesimo periodo.
Diritto allo studio:
Si propone di riformulare l’articolato e di prevedere un aumento delle ore a disposizione come previsto dall’art. 35, ossia pari a circa 50 ore annue.
Inquadramento del personale:
Ridefinizione dei corretti inquadramenti nel sistema di classificazione del personale prevedendo la possibilità di inserire nuovi profili ed introducendo specifiche indennità.
Sistema tutele e diritti:
Si ritiene necessario incrementare il sistema dei diritti e delle tutele introducendo le disposizioni di seguito riportate
1. rivedere ed aggiornare i congedi e la tematica relativa alla L. n. 104/1992 alla luce della conciliazione dei tempi vita lavoro;
2. previsione di un incremento relativo alla maternità del 100% nel periodo di astensione obbligatoria;
3. prevedere permessi retribuiti per malattia figlio fino a 3 anni;
4. definizione delle diverse condizioni di inidoneità psico-fisica;
5. introduzione dell’istituto delle ferie solidali;
6. introduzione delle agevolazioni per genitori affetti da disturbi DSA;
7. eliminazione della reperibilità interna.
Malattia ed infortunio:
Si vuole procedere all’aumento al 100% del trattamento economico della malattia rispetto a quanto previsto dalla Lettera C) dell’art. 68 del CCNL. La medesima percentuale è prevista per i casi di infortunio.
Trattamento economico progressivo:
Viene richiesta l’eliminazione dell’art. 81 prevedendo per tutto il personale, il pieno riconoscimento della quattordicesima mensilità, dei Rol e degli scatti.
Nuove previsioni:
Si pensa all’inserimento dell’assistenza sanitaria integrativa.
Parte economica:
Si considera prioritario adeguare la retribuzione mensile sulla base dell’aumento inflazionistico degli ultimi anni, nonché provvedere ad una concreta valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

CCNL Energia e Petrolio: da luglio nuovi minimi retributivi

Incremento dei minimi retributivi e del C.R.E.A. per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio

Con il CCNL 21 luglio 2022 Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno definito gli aumenti retributivi per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.
Per l’anno corrente, dal 1° luglio 2023, i minimi retributivi saranno incrementati di 65,00 euro. Con pari decorrenza si procederà, inoltre, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo. 

Livello Minimo dal 1° luglio 2023 C.R.E.A. dal 1° luglio 2023
 

 

 

1

3.222,42 453,26
362,61
271,96
181,31
90,65
 

 

2

2.918,45 271,97
203,98
135,98
67,99
 

 

3

2.642,97 243,72
182,79
121,86
60,93
 

 

4

2.335,61 213,57
160,18
106,79
53,39
 

 

 

5

2.048,21 181,33
136,00
90,66
45,23
0
6 1.781,83 0