Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. 

 

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro-Confsal): previsti nuovi minimi con il mese di luglio

Nuovi minimi tabellari dal 1° luglio 2023

Il CCNL siglato il 20 febbraio 2023 in Roma, tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal, ed applicato al personale delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle medesime ed esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi,

nonché esercenti attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine; prevede per i lavoratori qualificati del comparto, e con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi come riportati nella tabella sottostante.

Livello Minimo
Quadri dopo 5 anni 3.467,00
8 Livello dopo 5 anni 3.087,00
7 Livello dopo 5 anni 2.782,00
7 Livello primi 5 anni 2.647,00
6 Livello dopo 5 anni 2.518,00
6 Livello primi 5 anni 2.403,00
5 Livello dopo 5 anni 2.285,00
5 Livello primi 5 anni 2.188,00
4 Livello dopo 5 anni 2.094,00
4 Livello primi 5 anni 2.030,00
3 Livello dopo 5 anni 1.966,00
3 Livello primi 5 anni 1.875,00
2 Livello dopo 5 anni 1.868,00
2 Livello primi 5 anni 1.681,00
1 Livello dopo 5 anni 1.514,00
1 Livello primi 5 anni 1.340,00
1 J Livello primi 5 anni 1.214,00

 

CCNL Scuola: continuano le trattative per il rinnovo

L’incontro è stato incentrato sulle tematiche riguardanti la figura del dirigente scolastico 

Lo scorso 26 giugno si è tenuto l’incontro tra i vertici del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative, volto a discutere alcuni temi centrali della figura del dirigente scolastico, per il rinnovo del CCNL Scuola, scaduto il 31 dicembre 2021.
Sono stati, innanzitutto, richiamati argomenti che verranno approfonditi in sede di trattativa sulla definizione della procedura di valutazione e sull’erogazione della retribuzione di risultato ad essa connessa, sul riordino della materia degli incarichi aggiuntivi, sulla retribuzione dei dirigenti scolastici in servizio all’estero e sulla questione delle deleghe di funzioni nel caso di assenze per brevi periodi dei dirigenti scolastici.
I sindacati hanno formulato le seguenti richieste:
– consolidare il Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici;
– definire criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
– regolare contrattualmente il diritto alla mobilità interregionale senza limiti e restrizioni;
– regolare modalità, limiti e durata per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza;
– modificare il codice disciplinare, eliminando l’automatismo della sospensione dal servizio anche per recidiva nel biennio a multa con importo minimo e del licenziamento con preavviso per recidiva a sospensioni per periodi superiori a 20 gg;
– incrementare le risorse dedicate alla formazione dei dirigenti scolastici, destinando una parte delle risorse all’autoformazione e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative autonomamente individuate.

Le misure del governo per le famiglie e le imprese

Varate disposizioni di sostegno per l’acquisto di energia e gas e avviato l’esame di un provvedimento per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Consiglio dei ministri, comunicato 27 giugno 2023, n. 41).

Il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

In particolare, il provvedimento per contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli), riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Inoltre, sul versante fiscale, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Nella stessa seduta del 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha anche avviato l’esame di un decreto legislativo relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In questo caso, il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione.

Tra i principi basilari a cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati:

– principio di coordinamento e trasparenza;

– la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza;

– la fiducia e la proporzionalità.

In materia di strumenti operativi, si individua in concreto la modalità di programmazione delle attività di controllo e si dispone che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora siano evidenziate situazioni di rischio. Si ammette l’utilizzo per i controlli di specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.

In merito al coordinamento, a livello territoriale, delle attività di programmazione e svolgimento dei controlli, si prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa. A tal fine, le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, i funzionari che svolgeranno il controllo dovranno avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze agli obblighi e agli adempimenti previsti, il modo corretto di adempiere. Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa.

Si introduce un sistema di premialità per le imprese che a seguito del primo controllo risultino in conformità agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio previsto è l’esonero da altri controlli per i successivi 6 mesi. Si fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista e si introduce l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi e adempimenti meramente formali, che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023 e ha fornito chiarimenti sull’affrancamento dei redditi relativi a quote o azioni di OICR e a polizze di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 26 giugno 2023, n. 16/E).

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune attività di natura finanziaria e immobiliare, terreni edificabili e con destinazione agricola, che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e 67 del TUIR.

 

La platea dei contribuenti interessati è costituita da:

– persone fisiche;

– società semplici;

– società ed associazioni;

– enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa;

– soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 

 

In particolare, una delle misure previste riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%, cd. “rideterminazione”.

Tale possibilità, introdotta dalla Legge finanziaria 2002 e sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

L’Agenzia chiarisce che per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

 

A riguardo, dunque, gli adempimenti che il contribuente, entro il 15 novembre 2023, deve assolvere sono:

– il versamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16%, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;

– la redazione della perizia di stima.

 

Tale versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, in luogo del versamento in un’unica soluzione. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025). Nel caso, invece, di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine, la rideterminazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

La circolare dell’Agenzia si sofferma, poi, anche su un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, cd. “affrancamento”.

 

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Vi possono accedere, inoltre, anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero.

L’Agenzia chiarisce che l’effetto dell’affrancamento è quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022.

 

Le tipologie di redditi che possono esserne oggetto di affrancamento sono:

– redditi di capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR;

– redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.

 

Il comma 113 della Legge di Bilancio 2023 prevede che l’opzione vada resa entro il 30 giugno 2023 e che l’imposta sostitutiva vada versata, poi, entro il 16 settembre 2023.

Sono previste diverse modalità di esercizio dell’opzione che dipendono dall’esistenza o meno di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto presso un intermediario.

Ai fini dell’affrancamento, una volta esercitata l’opzione, in dichiarazione o mediante comunicazione all’intermediario, essa si perfeziona solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva.