Autotrasporto di merci per conto di terzi: ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze per accedere al contributo straordinario, erogato come credito d’imposta, in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la spesa d’acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre del 2022 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 10 agosto 2023).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della Legge di bilancio 2023, a partire dal 18 settembre 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

 

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’accesso alla piattaforma va effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, il quale, una volta autorizzato all’accesso, potrà individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Successivamente, i richiedenti il contributo potranno procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:

area inserimento istanza;

– area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

 

Durante tutto il periodo di apertura della piattaforma, sarà possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

I files da allegare all’istanza, contenenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta, sono:

  1. Fatture
    • Identificativo SDI fattura;
    • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
    • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
    • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per
    veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
  2. Targhe 
    • Identificativo SDI fattura;
    • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio
    acquistato con la fattura indicata;
    • Contratto di noleggio: (SI/NO);
    • Codice paese automezzo. 

La piattaforma per l’inoltro delle domande rimarrà aperta fino al giorno 6 ottobre 2023.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuerà la verifica sul R.N.A. dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, all’esito della quale emanerà un decreto di concessione a seguito del quale verranno registrati gli aiuti concessi alle singole imprese.

 

Tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto

Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 

Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CIRL Istituzioni Socio Ass. Uneba Veneto: sottoscritto addendum al contratto regionale

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell’Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell’elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell’Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell’erogazione della Quota B dell’Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall’accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell’anno successivo, ovvero:
– primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
– secondo bonus incremento: flessibilità
– terzo bonus incremento: affiancamento;
– quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
– quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai “bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

Il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Tlc

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Legge di conversione del Decreto PA bis: interventi fiscali in materia di sport

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l’introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l’introduzione di un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l’articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l’articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l’articolo 37, che apporta modifiche all’articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L’investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.