Le prestazioni previste dal Supporto per la formazione e il lavoro

Riepilogate le attività per le quali è previsto il beneficio economico pari a 350 euro mensili (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 agosto 2023).

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso del D.M. 8 agosto 2023, n. 108 riguardante le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche riepilogato le attività per le quali è prevista l’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

La misura del SFL, istituita dal Decreto Lavoro, prevede un percorso di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Dato che la legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni

Il citato D.M. n. 4/2018 prevede che vengano remunerate le seguenti attività:

– orientamento specialistico;
– accompagnamento al lavoro;
– attivazione del tirocinio;
– incontro tra domanda ed offerta;
– avviamento a formazione;
– sostegno alla mobilità territoriale;
– lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
– supporto all’autoimpiego.

Tra le attività ulteriori previste per il Supporto per la formazione e il lavoro rientra anche il Servizio civile universale.

I cittadini interessati al SFL e alle altre misure previste dal Decreto Lavoro (Assegno di inclusione), oltre che alla fase transitoria di passaggio dal reddito di cittadinanza ai nuovi provvedimenti, potranno consultare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’INPS le FAQ e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’INPS.

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto

Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  

Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.

Livello Retribuzione
Dirigenti 2.738,39
Quadri 2.190,64
Livello I 1.862,15
Livello II 1.752,58 
Livello III 1.642,58
Livello IV  1.533,54
Livello V  1.423,98
Livello VI  1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.

Imposta sostitutiva sulle mance: requisiti e modalità per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (Agenzia delle entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E).

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture
ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;

  • non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Ai fini del calcolo di tale limite reddituale previsto, l’Agenzia delle entrate ritiene che debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). In particolare, entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

 

Da un punto di vista soggettivo, per la fruizione del regime sostitutivo, devono essere rispettati principalmente tre requisiti:

 

– la titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– l’assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

 

Le mance, dunque, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Spetta al sostituto d’imposta applicare tale imposta sostitutiva, previa verifica del rispetto del limite di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

 

Infine, la circolare analizza il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinari effettuato nei giorni festivi, specificando che:

  • ne sono beneficiari i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;

  • ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale;

  • il lavoratore interessato deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;

  • la base di calcolo è la retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

 

CCNL Coni: firmato l’accordo sulla classificazione del personale

Modificati i profili professionali, l’indennità di turno e di trasferta 

In data 28 luglio 2023 i rappresentanti dello Sport e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente si sono incontrate al fine di individuare nuovi profili professionali e ridefinire quelli esistenti all’interno del sistema di classificazione.
I profili vengono ricondotti entro specifiche aree e famiglie professionali, ciascuna caratterizzata da competenze e conoscenze di base omogenee, al fine di dare evidenza dei possibili percorsi di crescita del personale, da perseguire anche attraverso la valorizzazione dell’esperienza maturata da ciascun dipendente, congiuntamente allo sviluppo di percorsi formativi dedicati e certificabili.
I datori di lavoro, pertanto, a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo, devono:
– verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
– assegnare, con decorrenza dal 1°gennaio 2024, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove.
Entro il 31 marzo 2024 si stabilisce di attivare una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti, oltre a individuare eventuali problematiche in merito alle mansioni individuate.
Per i livelli D1 e D2 l’indennità di turno non è più prevista, mentre è stata introdotta l‘indennità di trasferta nazionale pari a 35,00 euro e trasferta internazionale pari a 60,00 euro

CCNL Terziario (Confimprese Italia-Confsal): siglato il rinnovo del contratto per il triennio 2023/2026

Le Parti hanno concordato la rivalutazione della paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023

Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno siglato il 20 luglio 2023 il rinnovo del contratto per i dipendenti del Terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa. Il nuovo contratto collettivo ha decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, per ciascun livello.

Livelli  Retribuzione
Quadri A   2.191,42
Quadri B 1.824,39
Livello I  1.715,35
Livello II 1.589,05
Livello III  1.465,12
Livello VI 1.408,32
Livello V 1.364,51
Livello VI 1.337,52 

Confermati invece gli importi delle indennità come già previste nel precedente contratto, ossia:
– Indennità Quadro A: 250,00 euro;
– Indennità d’incarico Quadro B: 180,00 euro;
– Indennità d’incarico: 80,00 euro;
– Indennità di cassa: 5% mensile della retribuzione tabellare.
Dal punto di vista normativo è stata introdotta la Banca ferie solidali, che può essere istituita in ogni impresa ed attraverso la quale i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali. Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.