Patente a crediti necessaria per gli archeologi nei cantieri

L’Ispettorato nazionale del lavoro cambia una FAQ in materia, ma conferma l’obbligo di dotazione del documento (INL, FAQ 6 novembre 2024).

Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti. A confermarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, pur cambiando una FAQ in materia fornita in precedenza, ha ribadito l’obbligo. 

Nella domanda pervenuta all’INL si chiedeva se l’attività di questa categoria di professionisti si configurasse come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto esonerata dal possesso della citata patente. Inoltre, nel caso invece si ritenesse obbligatorio il possesso del documento in argomento, si domandava anche come poter ottenere la patente, dato che per la sua acquisizione è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) che non è obbligatoria per gli archeologi.

Da parte sua, l’INL pur premettendo che i nuovi chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, ha evidenziato che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo  89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente devono essere dotati della patente a crediti. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla CCIA, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.

Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

 

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.