CCNL Commercio (Confcommercio): continuano le trattative per il rinnovo

Non si riesce a trovare un accordo tra le Parti su aumenti degli stipendi, scatti di anzianità e permessi retribuiti 

Il 13 ottobre si sono incontrate Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil e Confcommercio per continuare le trattative  sul rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019 ed applicabile ai dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
L’incontro non ha avuto un esito positivo.
Innanzitutto per quanto riguarda eventuali aumenti retributivi, Confcommercio non ha una proposta in termini salariali, né è disponibile ad un eventuale ristoro economico per i periodi precedenti al 2023, in particolare il 2022, influenzato dalla crescita dell’inflazione. Inoltre, sempre secondo Confcommercio gli istituti contrattuali riferiti a scatti di anzianità, permessi retribuiti e quattordicesima devono essere ridimensionati a favore di un contratto più innovativo.
I sindacati, invece, sono direzionati a rendere meno povero e maggiormente tutelato il settore, valutando le più opportune iniziative da intraprendere per provare ad imprimere una svolta ai negoziati.

Lavoratori altamente qualificati: nuove regole per il rilascio della Carta blu UE

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023). 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 ottobre, ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle relative disposizioni.

 

La suddetta direttiva 2021/1883 ridefinisce, con riferimento ai soggetti menzionati, le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, condizioni poste al fine del riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato, appunto, Carta blu UE, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell’Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la medesima Carta.

 

Si ricorda che la normativa in esame si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona, fisica o giuridica.

 

Le nuove norme modificano l’articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione e aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE.

 

Le modifiche approvate mirano, tra l’altro ad ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso e a modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro.

 

Ancora, al fine di rafforzare l’impiego e il reimpiego, si prevede, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione.

 

Ulteriore obiettivo perseguito è quello di agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

 

Si mira a garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo e vengono aggiornate e modificate le procedure per il ricongiungimento familiare.

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo, formulando comunque talune osservazioni riguardo la durata del percorso di studi previsto come requisito per accedere alla Carta blu, essendovi una discrepanza tra quanto previsto dallo schema di decreto (titoli di istruzione superiore di durata almeno biennale) e quanto previsto dalla normativa comunitaria, che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale.

Aggiornate le modalità di conferimento deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 ottobre 2023, n. 3730409).

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. Tale obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti IVA, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, l’Agenzia ha previsto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente e, di conseguenza, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle suddette deleghe.

 

La nuova formulazione del provvedimento ha previsto, dunque, che l’attivazione delle deleghe venga subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario, alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

 

Pertanto, la comunicazione telematica, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega, dovrà indicare, per ciascun delegante, i seguenti dati:

– i servizi oggetto delega;

– la data di scadenza della delega;

– la data di conferimento e il numero della delega;

– la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;

– i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

  1.  l’importo corrispondente al volume d’affari;

  2. gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

– per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:

  1. l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;

  2. l’importo corrispondente al reddito complessivo.

 

 

Manageritalia: attivata la polizza Long Term Care temporanea per gli iscritti non autosufficienti

Piano assicurativo per eventi imprevisti di malattia o infortunio realizzato per gli aderenti a Manageritalia non autosufficienti

La polizza assicurativa Long Term Care che tutela le persone non più autosufficienti sta prendendo piede sempre di più nel mercato delle assicurazioni. Questa prevede due tipi di prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità. Così Manageritalia ha deciso di realizzare una polizza collettiva Long Term Care temporanea il cui costo è compreso nella quota associativa alla Federazione. Questa è dedicata a tutti i Quadri che hanno un’età inferiore a 69 anni ed il suo contributo è pari ad euro 60,00.
Si tratta di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causano non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 che si attiva nel momento in cui l’associato non è più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano, ossia lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, spostarsi.
Per accedere alla polizza si deve esser in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza dover rispondere ad alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso non risultano in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età e, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, comprende alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Prestazioni integrative Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo: arrivano i chiarimenti

Al centro dell’attenzione l’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti (INPS, circolare 17 ottobre 2023, n. 87).

Dopo la circolare n. 61/2022, l’INPS torna a occuparsi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, nel caso della circolare in commento, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 

In effetti, dopo l’emergenza da Covid-19, dal 1° aprile 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 95269/2016. In pratica, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.

Tuttavia, l’INPS rende noto che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei 12 mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di 12 retribuzioni mensili utili. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti.

Invece, qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della circolare in commento rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.

Flussi Uniemens e semplificazioni alla domanda di accesso

L’INPS rammenta anche che ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. 

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’INPS, scrivendo sul campo “Ricerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Cliccando su “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica”, il sito permetterà di accedere come “Amministrazioni, Enti e Aziende” oppure “Intermediari e consulenti”, quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l’autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”> “Invio domande assegno emergenziale”.

Da questa applicazione, nella sezione “Area di download”, sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.