CCNL Servizi (Anpit-Cisal): con il mese di novembre, aggiornati i minimi retributivi

Aumenta la paga base nazionale conglobata mensile per i lavoratori del settore

Il CCNL Servizi (Anpit-Cisal) sottoscritto il 29 ottobre 2021 tra Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, avente decorrenza dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, ed applicato ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, fornendo servizi distributivi o gestendo piattaforme logistiche che, nelle diverse forme societarie, operano con la riserva che, qualora emergano aree applicative particolari, vi può anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL, prevede all’art. 271 Voce 1) art. 269: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, la retribuzione fissa mensile in vigore dal mese di novembre per dirigenti, quadri, impiegati, operai ed operatori di vendita come di seguito riportata.

Livello Minimo
Dirigente 4.704,00
Quadro 2.332,00
A1 (ex A2) 2.027,20
A2 (ex A3) 1.823,40
B1 1.621,40
B2 1.468,10
Venditore Gestionale 1.459,26
Venditore 1 1.321,29
C1 1.316,60
C2 1.213,80
Venditore 2 1.184,94
D1 1.112,80
Venditore 3 1.092,42
D2 1.010,00

 

CARTA BLU, PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).

Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.

In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati

La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:

– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La retribuzione

Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Procedura di rilascio

Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).

Impiego e reimpiego

La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .

Ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

 

CCNL Dirigenti Agenzie Marittime: siglato l’accordo di rinnovo

Importanti novità in arrivo per i Dirigenti del settore: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale e previdenza

Nei giorni scorsi è stato siglato da Federagenti e Manageritalia l’accordo di rinnovo del contratto che riguarda i Dirigenti delle Agenzie Marittime. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nel testo sono presenti numerose novità che coinvolgono quali: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa. Per i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, vale a dire 27 ottobre 2023, viene corrisposto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, un importo Una Tantum pari a 1.000 euro lordi, come arretrati retributivi. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di ottobre 2023 (500,00 euro) e la seconda viene corrisposta con la retribuzione di novembre 2023 (500,00 euro).

Ai dirigenti che rientrano nella sfera di applicazione del contratto spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento pari a:

150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Per quel che concerne la retribuzione minima contrattuale di ingresso, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del suddetto accordo, questa non può essere inferiore a 3.600 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023, a 3.700 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 e a 3.800 euro a decorrere dal 1° luglio 2025.

La copertura degli oneri derivanti dai servizi di welfare per dirigenti e familiari viene finanziata tramite contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Per le sole annualità 2024/2025, il contributo, pari a 290,00 euro a carico del datore di lavoro e di 130,00 euro a carico del dirigente, viene incrementato di 50,00 euro (25,00 euro a carico del datore di lavoro e 25,00 euro a carico del dirigente). Pertanto, per il sopra indicato biennio, il contributo è pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e di 155,00 euro a carico del dirigente. Viene precisato, inoltre, che in via transitoria i contributi vengono versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri”.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025 è previsto un potenziamento del sistema di welfare contrattuale. Infatti, ai dirigenti viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo al Fondo di Previdenza Complementare “Mario Negri” è stato incrementato al 2,39%. Mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il suddetto contributo aumenta al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Per i dirigenti è previsto il Fondo di assistenza sanitaria integrativa – Fondo “Mario Besusso” – integrativo del SSN nelle seguenti percentuali:

– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

– 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso quello relativo al preavviso sostituito da indennità.

Cripto-attività: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale introdotto dalla Legge di bilancio 2023

Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.

La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

 

La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

 

Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.

Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.

 

Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione, nel Quadro RW, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

Alluvioni 2023 e ammortizzatore sociale unico: gestione esiti domande

L’INPS esamina alcuni dei possibili esiti dell’istruttoria delle domande di ammortizzatore sociale unico, indicando le corrette operazioni da compiere nel caso specifico (INPS, messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825).

Facendo seguito ai precedenti messaggi e alla circolare in cui già erano state date indicazioni in proposito, l’INPS interviene nuovamente sulle domande di ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023 con il D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023.

 

In particolare, nel nuovo messaggio in oggetto, l’Istituto concentra la propria attenzione sulla gestione degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustrando nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza. 

 

Nella parte finale del messaggio, poi, l’INPS chiarisce alcune istruzioni operative per le domande di ammortizzatore sociale unico presentate dalla aziende agricole.

 

Gestione esiti soggetti irreperibili

 

Uno dei casi che si può verificare è quello dell’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo di residenza indicato nella domanda.

 

In generale, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

 

Nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

 

Conseguentemente, qualora il lavoratore dovesse risultare irreperibile all’indirizzo di residenza, per evitare il rigetto automatico dell’istanza, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

 

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione viene messa in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

 

Gestione delle domande di rettifica

 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, lo stesso potrà farlo a partire dal 6 novembre 2023, dovendo però necessariamente prima annullare la precedente domanda.

 

Pertanto, dovrà essere inviato un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inoltrata la nuova domanda con i dati rettificati.

 

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

 

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

 

Qualora dovesse emergere un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.