CCNL Giocattoli Industria: i Sindacati richiedono un aumento di 260,00 euro per il triennio 2024/2026

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l’Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l’aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.

Ebinter Taranto: contributo natalità per i dipendenti del settore

E’ possibile inviare le richieste per accedere ai bonus natalità e inflazione

L’Ente bilaterale del Terziario di Taranto ha stanziato un contributo di 40.500 euro per sostenere le famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti all’ente, tramite il bando bonus inflazione 2023. I beneficiari sono 270 e il contributo è di 150,00 euro ciascuno. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate  fino ad esaurimento fondi e la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ebinter Taranto. Oltre al bonus inflazione, l’Ente ha disposto anche un fondo da destinare al bonus natalità, pari ad un contributo di 300,00 euro. L’assegnazione avviene su graduatoria e possono partecipare i dipendenti delle aziende del settore terziario iscritti all’Ente e in regola con la contribuzione all’Ebt, entro il 30 novembre 2023, e sono ammessi anche coloro i quali hanno già inviato la richiesta per il bando inflazione.

Apprendistato lavoratori sportivi, gli obblighi informativi e contributivi

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.

 

Contratto a favore di terzo senza qualifica di socio: inapplicabile l’assegnazione agevolata dei beni

Ai fini dell’applicabilità dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ”qualifica di socio”, nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L’articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l’Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l’istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell’assegnatario dei beni agevolati come ”socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022” possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ”deviare” a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell’assegnazione, utilizzando lo schema del “contratto a favore di terzi”.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.

Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.