CCNL Impianti sportivi: sottoscritto verbale integrativo

A seguito di alcuni refusi evidenziati dalle aziende del settore le Parti Sociali hanno definito alcune correzioni al CCNL siglato il 12 gennaio 2024

In data 23 gennaio 2024, la Confederazione italiana dello Sport, con l’assistenza di Confcommercio, insieme alle OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, si sono incontrate per condividere l’analisi di alcuni punti del CCNL per i Lavoratori dello Sport, sottoscritto in data 12 gennaio 2024.
Le Parti Sociali, viste le segnalazioni di aziende del settore in merito ad ad alcuni refusi nel testo del contratto siglato nelle scorse settimane, hanno definito alcune correzioni. In primo luogo, all’art. 30 “Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico”, è stato modificato l’ultimo periodo con riferimento al 7° Livello come segue “Salvo quanto previsto dagli artt. 41 e 42, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: – 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; – 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del CCNL sport nel quinto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà del periodo di apprendistato, al quinto livello nella seconda metà del periodo di apprendistato. È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo”.
All’art. 43 “Rinvio alla legge” è stato invece introdotto l’ultimo periodo per la salvaguardia degli attuali profili formativi degli apprendisti, ossia “Per quanto non disciplinato dal presente CCNL le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Dichiarazione delle parti Le Parti allegano al presente CCNL i profili formativi, approvati con apposito verbale, per ogni tipologia di apprendistato, qui prevista che potranno essere oggetto di revisione annuale nel corso del periodo di vigenza. Durante il periodo necessario all’approvazione del verbale delle Parti relativamente ai nuovi profili formativi, rimangono vigenti quelli approvati in allegato al CCNL sottoscritto in data 22/12/2015“.
Da ultimo le precisazioni in merito alla tabella C, nello specifico alla colonna “Una Tantum, (rateo ex 14° 01/07/2023-31/12/2023) da erogare al 30/06/2024” la compressione della riga intestazione aveva coperto la data di erogazione concordata al 30 giugno 2024. Nella tabella B, invece, per la retribuzione Quadri al 1° novembre 2026 la somma corretta è 2.137,11 e non 2.173,11.

Contribuzione agricola: le indicazioni per il “Trascinamento di giornate” 2023

Fornite le istruzioni per gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (INPS, circolare 24 gennaio 2024, n. 19).

Anche quest’anno l’INPS ha fornito le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del cosiddetto “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2023 (articolo 21, comma 6, Legge n. 223/1991). Si tratta del beneficio previdenziale consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004.

Il “Trascinamento di giornate” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

Riconoscimento per l’iscrizione negli elenchi anagrafici 2023

Il beneficio in commento è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Gli adempimenti delle aziende

Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale dell’INPS e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’INPS competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sempre sul sito dell’Istituto.

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per consentire alle strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.

Ebat Pesaro Urbino: previsto un contributo alle aziende agricole per l’acquisto dei DPI

Previsto per le aziende agricole un rimborso delle spese sostenute dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2024 per l’acquisto dei DPI 

L’Ebat Pesaro Urbino, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Pesaro Urbino, ha previsto un contributo per le aziende agricole iscritte relativamente all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali sostenute dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2024.
E ‘previsto, pertanto, un rimborso per ogni operaio in forza e che abbia lavorato almeno 51 giornate nell’anno precedente o in corso, viene riconosciuto un rimborso del 50% su ogni dispositivo fino ad un massimo di 100,00 euro per ogni pezzo.
Per ottenere il rimborso dell’acquisto dei dispositivi di protezione le aziende devono inoltrare domanda all’Ebat, redatta su apposito modulo, entro e non oltre il 30 giugno 2024, attraverso la consegna diretta, la pec, ovvero a mezzo raccomandata A.R.

Fondo SOLIMARE: la disciplina dell’adeguamento

L’INPS illustra le modalità di adeguamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, in ordine alle novità relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione, nonché alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo (INPS, circolare 23 gennaio 2024, n. 16).

Il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 ha apportato modifiche al decreto interministeriale n. 90401/2015, istitutivo del Fondo SOLIMARE.

 

Per esempio, al fine di adeguare la normativa di riferimento a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, relativamente all’obbligo di ricomprendere nell’ambito delle tutele garantite dal Fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, l’articolo 2 del decreto istitutivo è stato integralmente sostituito. Pertanto, alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, “tutte le imprese armatoriali”, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.I. 8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS né al relativo obbligo contributivo.

 

Beneficiari dell’assegno di integrazione salariale e misura della prestazione

 

Nella platea dei soggetti beneficiari sono ricompresi, dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, sia il personale marittimo, sia quello non marittimo, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

 

La misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

 

Inoltre, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso, fermo restando che, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

 

Il meccanismo del “tetto aziendale”

 

In base al meccanismo del cosiddetto tetto aziendale (articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, come modificato dal decreto interministeriale del 17 maggio 2017, n. 99295), si prevede che l’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione richiesta, sia determinato in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a fare data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

 

Al fine di non penalizzare i datori di lavoro ora ricompresi nell’ambito di applicazione del Fondo che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, per i quali l’obbligo di contribuzione al Fondo sorge solo dalla data di entrata in vigore del decreto, e per garantire l’erogazione della prestazione in ordine alla durata e alla misura per tutti i beneficiari, al menzionato comma 3 è stata introdotta dal D.I. 8 agosto 2023 una disposizione transitoria che prevede un’applicazione graduale del meccanismo del tetto aziendale per questa tipologia di datori di lavoro per i primi 5 anni di iscrizione al Fondo. In particolare, il dettato del novellato articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, non prevede alcun limite per le prestazioni erogate nel 2023 e, di conseguenza, per l’anno 2023 le istanze di assegno di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.I. 8 agosto 2023, da parte dei datori di lavoro interessati, saranno istruite senza effettuare la verifica del predetto requisito.

 

Per gli anni successivi, in base alla modifica apportata, verrà applicato il limite del tetto aziendale secondo i seguenti parametri: 10 volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024; 8 volte nell’anno 2025; 7 volte nell’anno 2026; 6 volte nell’anno 2027 e 5 volte nell’anno 2028.

 

Durata e domanda

 

La nuova disciplina del Fondo, nel richiamare la norma generale, riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, includendo anche la fattispecie del contratto di solidarietà, precedentemente non contemplata.

 

La singola domanda di prestazione per una causale straordinaria non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, in accordo ai limiti previsti dalla norma per le causali relative alla riorganizzazione aziendale e al contratto di solidarietà.

 

Le singole istanze con causale ordinaria possono riguardare invece, di volta in volta, periodi di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile di riferimento.

 

ART. 11 Causali ordinarie ART. 12 Durata garantita dal Fondo
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
Situazioni temporanee di mercato
ART. 21 Causali straordinarie ART. 22 Durata garantita dal Fondo
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile
Crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione
Contratto di solidarietà 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

Le domande di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata.

 

Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l’irricevibilità della stessa. Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione; pertanto, in caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

Aggiornamento del modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie

L’Agenzia delle entrate ha disposto delle modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) approvato con provvedimento del 15 dicembre 2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 gennaio 2024, n. 13275).

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge di stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza.

 

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato, poi, approvato il modello FTT per la dichiarazione della suddetta imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

 

A seguito dell’articolo 28, comma 3-bis, D.L. 27 n. 4/2022, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 241/1997, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello FTT finora utilizzato.

 

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, nella nuova modulistica è stato previsto nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.

Al contempo sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 

 

Il modello, nella versione aggiornata, sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituirà il precedente a partire dal 25 gennaio 2024.

La trasmissione telematica potrà, poi, essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Modello FTT” sempre a partire dalla stessa data.