CIPL Edilizia Sondrio: stabiliti gli importi relativi all’EVR 2024

Definiti gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai del comparto edile

Il 15 gennaio scorso, Ance Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Sondrio hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno definito gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. L’incontro è servito a verificare l’andamento del settore edile e artigiano della provincia di Sondrio correlato ai risultati raggiunti dal punto di vista della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in applicazione a quanto disposto nell’accordo di rinnovo del CIPL per le imprese industriali ed artigiani edili del 1° dicembre 2022.
L’importo relativo all’EVR maturato nel 2023 viene erogato quale premio di risultato a livello territoriale, mediante raffronto dei parametri provinciali per i periodi riguardanti il triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020. L’emolumento è quantificato nella misura del 4% (corrispondente al 100% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 4 maggio 2022.

 

EVR Imprese industriali – Operai
Livello Importo EVR orario
/4 0,26400
3 0,24520
2 0,22040
1 0,18840
Discontinui senza alloggio 0,16960
Discontinui con alloggio 0,15080

 

EVR Imprese industriali – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 65,22840 3,26143
6 58,70520 2,93527
5 48,92080 2,44604
4 45,66040 2,28303
3 42,39840 2,11992
2 38,15880 1,90795
1 32,61440 1,63072

 

EVR Imprese artigiane – Operai
Livello Importo EVR orario
4 0,30645
3 0,28479
2 0,25610
1 0,21903

 

EVR Imprese artigiane – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 76,45840 3,82292
6 68,20320 3,41016
5 56,84160 2,84208
4 53,01520 2,65076
3 49,26880 2,46344
2 44,30600 2,21530
1 37,89200 1,89460

 

Bonus psicologo, arrivano le indicazioni operative

Individuati i destinatari del contributo e fornite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione (INPS, circolare 15 febbraio 2024, n. 34).

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del cosiddetto bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 novembre 2023.

Il provvedimento in questione, infatti, ha definito, a decorrere dal 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Requisiti dei beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del precedente decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Misura

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

– con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Domanda

La domanda per il 2023 per accedere al beneficio può essere presentata, dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle usuali modalità (portale web o Contact center).

Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS. 

Esito della domanda

Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A partire dal 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

La detraibilità delle spese sanitarie pagate da un fondo sanitario integrativo a una struttura sanitaria

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell’iscritto (Agenzia delle entrate, risposta 15 febbraio 2024, n. 43).

L’articolo 15, comma 1, del TUIR stabilisce che dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

 

Come confermato dalla circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate, per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente.

Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

  • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;

  • a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Inoltre, gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

In particolate, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell’ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell’iscritto. Inoltre, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell’anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario.

 

Riguardo al caso di specie, spiega l’Agenzia, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ”cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.

CIRL Agricoltura Impiegati Sicilia: sottoscritto il nuovo contratto per i dipendenti del settore

Per i Quadri e gli impiegati del settore agricolo sono previste novità retributive e normative

Il 2 febbraio scorso, Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori italiani, insieme a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, della regione Sicilia, hanno sottoscritto il contratto territoriale per i Quadri e gli impiegati agricoli. Il CIRL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, presenta novità dal punto di vista normativo ed economico.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli stipendi percepiti al 31 dicembre 2022 sono incrementati del 5%. Come stabilito dal CIRL, al recupero del periodo di vacanza contrattuale, per i Quadri e gli impiegati in forza alla data del 1° gennaio 2023, viene stabilita un’Una Tantum che viene liquidata entro e non oltre la retribuzione della mensilità di giugno 2024, come riportato nella tabella di seguito.

Livello Importo
Quadro 755,00
1a 725,00
2a 650,00
3a 560,00
4a 500,00
5a 455,00
6a 420,00

Per i Quadri è prevista un’indennità di funzione pari a 70,00 euro per 14 mensilità, da aggiungersi alla paga base. L’indennità di cassa è pari a 60,00 euro per 12 mensilità; mentre, l’indennità sostitutiva di mensa è pari a 6,00 euro (valore giornaliero del buono pasto). E’ previsto un rimborso spese per l’uso di mezzi di locomozione propri, pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una permanenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro. Tuttavia, il rimborso non può superare il tetto degli 80km.
A riportare dei cambiamenti è la classificazione del personale, con l’introduzione di nuove figure professionali come quella del responsabile settore controlli di qualità e sicurezza dei prodotti (2° categoria) e impiegato addetto all’accoglienza, all’organizzazione delle degustazioni e delle attività ricreative (4° categoria).
In materia di permessi straordinari regionali, viene riconosciuto 1 giorno in più in aggiunta a quello già indicato dall’art. 25 del CCNL. Ulteriori novità sono previste anche per quel che riguarda la disciplina legata ai giorni festivi (art. 5 del CIRL) e al contributo di assistenza contrattuale territoriale regionale, con il versamento di un contributo pari a 1,00 euro mensile a carico dell’azienda e di 1,00 euro mensile a carico dell’impiegato e del Quadro.  

CCNL Editoria e Grafica – Industria: contributo spese per rinnovo contratto

Le OO.SS. di settore richiedono un contributo spese pari a 27,00 euro da trattenere sulle competenze del mese di marzo 2024

A seguito delle assemblee di consultazione per il rinnovo del contratto e dello scioglimento della riserva, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno richiesto ad Assografici, AIE, ANES, la disponibilità per la raccolta del contributo, richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori, relativo alle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa, dalla scadenza del contratto.
A tal fine, in caso di approvazione con la retribuzione di marzo 2024 le Aziende effettueranno una trattenuta di 27,00 euro ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale, da versare alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL”. Entro il 29 febbraio 2024 le Aziende dovranno dare comunicazione di quanto sopra ai lavoratori e alle lavoratrici mediante un’unica comunicazione attraverso affissione in bacheca aziendale o mediante bacheca elettronica o mediante altro mezzo equivalente con il testo che segue: “Il 19 dicembre 2023 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Grafici Editori sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 9 febbraio 2024 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici. A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, sviluppatasi tra le Parti da gennaio 2023 a dicembre 2023, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 27,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2024. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota dovranno darne avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro e non oltre il 10 marzo 2024“.
Nel comunicato viene inoltre precisato che la trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici non iscritti/e alle OO.SS. che non risultino presenti in Azienda per qualsivoglia motivo (a titolo esemplificativo malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa a qualunque titolo, puerperio, aspettativa, Cassa Integrazione/FIS, trasferta) durante tutto il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione/invio della comunicazione ed il 31 marzo 2024. Per i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata, in virtù del ridotto orario di lavoro.