CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto

Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori

Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.

Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 2.014,51 euro
B 1.841,19 euro
C 1.736,42 euro
D 1.638,49 euro
E 1.536,54 euro
Settore Alimentazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
1 S 2.273,40 euro
1 2.041,15 euro
2 1.868,59 euro
3 A 1.741,27 euro
3 1.647,00 euro
4 1.579,82 euro
5 1.506,87 euro
6 1.409,82 euro
Settore Panificazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S 1.920,20 euro
A 1 1.785,13 euro
A 2 1.671,87 euro
A 3 1.530,90 euro
A 4 1.450,44 euro
B 1 1.880,00 euro
B 2 1.544,49 euro
B 3 S 1.503,14 euro
B 3 S 1.454,11 euro
B 4 1.379,07 euro
Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
 1 2.481,08 euro
2 2.157,46 euro
3 1.779,92 euro
4 1.564,17 euro
5 1.402,37 euro
6 1.294,48 euro
7 1.186,62 euro
8 1.078,76 euro

Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

Comunicazioni su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi: prorogate entrambe le scadenze

È stata disposta la proroga per le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi (Agenzia delle entrate, provvedimenti 21 febbraio 2024, nn. 53174 e 53159).

In riferimento al termine di trasmissione delle spese relative agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali, individuato nel 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento, è stata prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per consentire agli amministratori di condominio un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

Tale proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, è stato previsto anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Con lo stesso provvedimento n. 53174/2024 sono state anche modificate le specifiche tecniche riguardanti tali comunicazioni, implementandole con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-ter del Decreto Rilancio e dal Decreto Aiuti Quater.

Nello specifico, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del Superbonus è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, potendo il contribuente usufruire dal 2023 di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, potendo continuare a usufruire della detrazione pari al 110%. È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.

 

Con il provvedimento n. 53159/2024 è stata disposta, invece, la proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi. In particolare, è stato fatto slittare al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

CCNL Sanità: ridefinizione dei componenti delle Rsu di settore

Con l’ipotesi di accordo del 21 febbraio 2024, prevista un’unica Rsu nelle aziende e ridefinito il numero dei componenti

Il 21 febbraio 2024, Aran insieme alle OO.SS. Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up e alle Confederazioni Sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato l’Ipotesi di accordo per l’integrazione dell’Acnq 2022 al fine di definire la costituzione delle Rsu nelle aziende delle Pubbliche Amministrazioni settore Sanità.
Tale ipotesi prevede un’unica Rsu all’interno delle medesime o dell’ente ed altresì stabilisce il numero dei componenti che ne fanno parte come di seguito riportato:
– 1 componente nelle amministrazioni in aziende fino a 15 dipendenti;
– 3 componenti nelle amministrazioni in aziende da 16 a 50 dipendenti;
– 5 componenti nelle amministrazioni in aziende da 51 a 100 dipendenti;
– 7 componenti nelle amministrazioni in aziende da 101 a 150 dipendenti;
– 9 componenti nelle amministrazioni in aziende da 151 a 200 dipendenti.
Inoltre, nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti, i componenti per i primi 200 dipendenti sono 9 a cui si aggiungono ulteriori 3 componenti ogni 300 dipendenti in più o frazione di 300.
Nelle amministrazioni con più di 3.000 dipendenti, i componenti sono così distribuiti: 39 per i primi 3.000 dipendenti, ed ulteriori 3 componenti ogni 500 dipendenti in più o frazione di 500.
Viene apposta poi una clausola di salvaguardia con la quale si determina l’adeguamento delle Rsu ai mutati assetti organizzativi nel caso in cui il riordino delle amministrazione vada ad impattare sulla composizione delle prime, con lo scopo di garantire la rappresentanza ai lavoratori dipendenti coinvolti, mediante, ove necessario, il ricorso a nuove elezioni.

Domande di NASpI e DIS-COLL: la nuova procedura esclusiva di invio

Dal 1° marzo 2024 la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 804).

Nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, come noto, è stata implementata la nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla NASpI – inizialmente per i cittadini e il Contact Center e, successivamente, in via sperimentale, anche per gli istituti di patronato.

 

In seguito, è stata comunicata l’estensione della nuova procedura anche alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione DIS-COLL, dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli istituti di patronato.

 

L’utente è guidato alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi e la procedura suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

I cittadini interessati possono autenticarsi sul sito istituzionale con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – e accedere al servizio di presentazione della domanda attraverso uno dei seguenti percorsi:

 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
  •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

 

Invece, gli istituti di patronato, una volta all’interno del portale, possono utilizzare uno dei percorsi seguenti:

 

  •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

  •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.