CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato l’accordo dell’EVR 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’EVR è stabilito nella misura del 4% dei minimi di paga base

Il 29 febbraio è stato siglato dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e da Feneal-Uil di Napoli, da Filca-Cisl della Campania, da Fillea-Cgil di Napoli il verbale di accordo che determina l’elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel CIPL, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Per gli operai I’erogazione dell’E.V.R. avviene con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2022/2023 sul triennio 2020/2021/2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
78,99 euro
71,09 euro
59,24 euro
55,29 euro
51,34 euro
46,21 euro
39,49 euro
OPERAI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
0,32 euro
Operaio Specializzato 0,30 euro
Operaio Qualificato 0,27 euro
Operaio Comune 0,23 euro
Operaio Discontinuo D1 (90% 1°livello) 0,21 euro
Operaio Discontinuo D2 (80% 1°livello) 0,18 euro

Certificazione parità di genere: la formazione per l’accesso al Fondo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le misure per l’ammissione al finanziamento (D.M. 18 gennaio 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” istituito dalla Legge di bilancio 2022, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024.

Con queste risorse le regioni poi programmano e finanziano, in favore delle  imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d’intesa  con  la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto dell’INAPP, predisporrà apposite linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione citate.

Comunque, gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Modalità di erogazione

Per il finanziamento delle attività in questione sono destinati al Fondo 3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione  al numero delle imprese attive nel 2021, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione di 27.000 euro.

Le risorse sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

– un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato viene erogato previa  trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell’allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente  vincolanti (IGV, Allegato 2 al decreto in commento). Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione.

– la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati,  in relazione agli impegni adottati, sulla  base del modello di cui all’Allegato 3 del decreto in commento. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 

La mancata trasmissione della documentazione entro il 30  giugno  2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. 
La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025

Le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni sono assicurate dal Ministero attraverso i propri enti vigilati.

CCNL Legno e Arredamento – Artigianato: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti incrementi retributivi, per il livello D del legno di 180,00 euro per l’artigianato e di 181,00 euro per le Pmi, mentre per il 5° livello del settore lapideo di 189,00 euro per l’artigianato e di 191,00 euro per le Pmi

Dopo sole due settimane di trattative il 5 marzo 2024 Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale che include l’intero settore dell’artigianato e delle Pmi che aderiscono alle associazioni interessate, ormai scaduto nel dicembre 2022. L’accordo interessa circa 80 mila addetti e 20 mila imprese, e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede:
– 180,00 euro per i lavoratori inquadrati al livello D dipendenti da imprese artigiane del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 35,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 189,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello imprese artigiane del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 44,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 181,00 euro ai lavoratori inquadrati al livello D dipendenti delle Pmi del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 36,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 191,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello dipendenti da Pmi Settore Lapidei, Escavazione, Marmo così suddivisi. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 46,00 euro dal 1° ottobre 2026.
Sono inoltre previsti 5,00 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e un una tantum di 130,00 euro
Dal punto di vista normativo, l’accordo siglato definisce una revisione della disciplina relativa al preavviso di dimissioni e licenziamento. Rispetto alla normativa nazionale, stabilisce l’indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza. 
Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo verrà sottoposta alla votazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione definitiva. 

AdE, indicazioni sulla comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS

L’Agenzia delle entrate ha reso noti i tempi e i modi in cui deve avvenire la trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 marzo 2024, n. 83793).

Con il decreto MEF 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità.

In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), il citato decreto del  MEF individuava quali enti tenuti alla trasmissione dei dati:

  • le Onlus;

  • le Associazioni di promozione sociale;

  • le Organizzazioni di volontariato;

  • le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

L’articolo 26 del D.L. n. 73/2022, nel modificare l’articolo 104 del D.Lgs. n. 117/2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le ONLUS e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del RUNTS.

Pertanto, a seguito della piena operatività del Registro unico del Terzo Settore, il decreto del MEF 1 marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili. Lo stesso decreto, all’articolo 1, ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione, distinguendo gli enti per i quali resta facoltativa ed ha previsto che gli stessi soggetti comunichino altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

 

In recepimento, dunque, delle novità introdotte dal citato decreto del MEF 1 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali debba essere effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento n. 34431/2018, da effettuare entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese. Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione è il 4 aprile 2024. Di conseguenza, viene posticipato dal 20 marzo all’8 aprile 2024 il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.

Pagamento rateizzato dei contributi sospesi, inadempimento e recupero

L’INPS esamina le conseguenze del mancato o parziale pagamento rateale dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43). 

In caso di eventi calamitosi, le disposizioni legislative a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali possono prevedere, tra l’altro, la sospensione per un certo periodo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), stabilendosi che, alla fine del suddetto periodo, il pagamento debba avvenire in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

 

Eventualmente, può essere disposto che la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine fissato dal legislatore. 

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, prende in considerazione le ipotesi di mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma, descrivendone le conseguenze e definendo una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero, in mancanza di una specifica disciplina in materia.

 

Il mancato pagamento

 

Innanzitutto si deve ricordare che, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare il recupero del credito, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione contributiva.

 

Inoltre, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; pertanto, i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

 

Il parziale pagamento

 

Il pagamento parziale delle rate non comporta, invece, la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

 

L’INPS precisa, infine, che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in commento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.