CCNL Concerie Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all’approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l’intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
96,00 euro dal 1°marzo 2024;
55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l’assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell’importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell’Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l’integrazione economica riconosciuta dall’azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell’intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell’ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

Progetti FAMI: prorogati i termini di presentazione

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

CCNL Vigilanza privata: accesso al contributo di non autosufficienza 2024

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.

Ebilog: contributi per i libri scolastici

L’Ente ha stanziato un contributo pari a 300,00 euro per l’acquisto dei libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado

L’Ente bilaterale del settore trasporto merci, spedizione e logistica ha stabilito l’erogazione di un contributo in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, che risultano in regola con i versamenti all’Ente, al fine di sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, anche in formato digitale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riguardanti l’anno scolastico 2024/2025
Il contributo non può superare i 300,00 euro per ogni figlio che risulta iscritto a scuola ed è ridotto fino a concorrenza delle spese realmente sostenute e documentate, se inferiori all’importo massimo previsto di 300,00 euro. Per accedere al contributo bisogna avere un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non deve superare i 40mila euro l’anno. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2024, solo per via telematica, tramite il sito dell’Ente. Insieme alla domanda devono essere allegati una serie di documenti e, sempre sul sito di Ebilog è possibile conoscere quali. Si precisa che è possibile inviare una sola domanda per figlio. Per le imprese già iscritte, l’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta. Invece, per le imprese di nuova iscrizione, possono accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta. Oppure, possono partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. Il contributo viene ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa ha versato almeno 6 mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande. 

Tassazione separata per la restituzione delle somme versate per riscatto laurea ai fini della buonuscita

Con la risposta del 7 marzo 2024, n. 62, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sul regime fiscale da applicare alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

La lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 565/1996. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Già nella risoluzione n. 298/2002, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La lettera n­-bis), del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

 

Riguardo al caso di specie, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare  del suddetto regime, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi della predetta lettera n­-bis).

 

Infine, l’Agenzia ha osservato che per i redditi indicati alle lettere da g) a n-­bis) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.