Crediti d’imposta: istruzioni sul rifiuto delle cessioni successive alla prima

Rilasciate dall’Agenzia delle entrate le istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all’ articolo 121, D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E).

L’Agenzia delle entrate con la nuova circolare n. 6/2024, in riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, rende note le soluzioni che devono essere adottate nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Viceversa, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

 

Per comunicare, invece, la non utilizzabilità del credito di cui il cessionario è attualmente titolare, sarà necessario seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023. L’utilizzo di tale procedura, determinerà la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

CCNL Vigilanza privata: accesso al contributo di non autosufficienza 2024

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.

Progetti FAMI: prorogati i termini di presentazione

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

CCNL Concerie Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all’approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l’intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
96,00 euro dal 1°marzo 2024;
55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l’assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell’importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell’Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l’integrazione economica riconosciuta dall’azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell’intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell’ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l’Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l’Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.