Rilevanza ai fini IRAP dei ristorni delle società cooperative

L’Agenzia delle entrate ha reso un parere in merito alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società cooperative, soffermandosi in particolare, sulla rilevanza anche ai fini dell’IRAP dei ristorni (Agenzia delle entrate, risposta 4 aprile 2024, n. 1).

I ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità“, rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Il terzo comma dell’articolo 2521 c.c. prevede per le società cooperative e delle mutue assicuratrici che l’atto costitutivo debba indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre, l’articolo 2545 sexies c.c. dispone che l’atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 

L’articolo 3, comma 2, lettera b), della Legge n. 142/2001 stabilisce, poi, che possono essere deliberati ed erogati dall’assemblea trattamenti economici ulteriori per socio lavoratore, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

 

Con gli emendamenti apportati all’OIC 28, nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa:

  • non prevedano un obbligo a erogare ai soci il ristorno, quest’ultimo sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera la sua attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile;

  • prevedano un obbligo a erogare il ristorno, lo stesso sarà rilevato, quale componente di conto economico, nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Nonostante, dunque, l’atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, non è previsto alcun obbligo di distribuzione ex lege con la conseguenza che sul piano civilistico, in linea di principio, si è in presenza di un componente “reddituale” la cui funzione è quella di attribuire al socio della cooperativa il vantaggio mutualistico, rettificando i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dal medesimo socio.

 

L’Agenzia, pertanto, chiarisce che nell’ipotesi in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non disponga alcun obbligo di distribuzione deve concludersi che la rilevazione contabile dei ristorni tra le voci dello stato patrimoniale non determini una modifica della qualificazione dell’operazione riguardante l’attribuzione del beneficio mutualistico mediante la tecnica dei ristorni. Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ”natura” di componente reddituale che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa e, sulla base delle previsioni contabili contenute nell’OIC 28 emendato, deve essere rilevato al momento in cui è adottata la relativa delibera.

 

Con la circolare n. 35/E/2008 l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, a prescindere dalla modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico, la tassazione in capo alla cooperativa dovrebbe essere identica. Ne consegue che i ristorni concretamente possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi. Con la circolare n. 53/E/2002 è stato, altresì, chiarito che le somme erogate a tale titolo sono deducibili nell’esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.

In sintesi, dunque, i ristorni concorrono alla determinazione della base imponibile IRES sia se rilevati al conto economico, sia se imputati come distribuzione di utili.

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, invece, l’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi in cui sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile, non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio di correlazione IRAP, non può trovare applicazione poiché tali  ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale.

Pertanto, occorre far riferimento alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, secondo le quali i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

Alla luce di tale previsione, dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024

Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024

Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 

Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili

Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL.