Disoccupati, le modalità di iscrizione al SIISL

Illustrati gli adempimenti dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL per l’accesso alla piattaforma del Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (INPS, messaggio 28 novembre 2024, n. 4011).

L’INPS ha illustrato le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti, alla luce delle disposizione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 174/2024. Il provvedimento, infatti, è stato emanato in attuazione dell’articolo 25 del D.L. n. 60/2024 che ha previsto l’iscrizione d’ufficio dei percettori delle citate prestazioni alla  piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. I medesimi soggetti, peraltro, sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL 

L’INPS precisa che dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la NASpI o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Istituto, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.

L’utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.

Gli adempimenti a carico degli iscritti al SIISL

Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo sopra descritto.

In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, l’INPS segnala rammenta, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2015,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. 

Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l’impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.

Sul punto l’INPS evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di 5 anni.

Invece, se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.

Al riguardo, l’Istituto precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal D.Lgs. n. 150/2015.

CCNL Dirigenti Imprese pubbliche locali: firmato il rinnovo contrattuale

Novità salariali e introduzione del welfare aziendale sono alcuni dei temi del rinnovo dei dirigenti dei servizi pubblici

Con un comunicato stampa del 27 novembre scorso, Federmanager e Confservizi hanno annunciato la firma del rinnovo del contratto dei Dirigenti delle imprese locali 2025-2027. L’accordo riguarda circa 2.000 dirigenti impiegati in oltre 550 aziende e punta al miglioramento dell’efficienza e della produttività dei servizi erogati, consolidando l’impegno alla formazione continua. Dal punto di vista retributivo, viene aggiornato il trattamento economico d’ingresso alla dirigenza e rafforzata la previsione di obbligatorietà della parte variabile della retribuzione, che lega il compenso economico agli indici e agli obiettivi aziendali. 
Si consolida anche la previdenza complementare e viene introdotto il welfare aziendale. Focus mirato sui temi della genitorialità, della disabilità e della parità di genere; con politiche incisive per contrastare la violenza e la molestia sul luogo di lavoro. 

Borse di studio per eccellenze concesse ai figli dei dipendenti

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

 

Come già precisato dall’Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. 

 

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.

Nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

CCNL Oreficeria – Industria: presentata l’ipotesi di piattaforma

Richiesti 280,00 euro mensili al quinto livello

Nei giorni scorsi è stata presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e del Gioiello, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
I sindacati richiedono un aumento pari a 280,00 euro mensili al quinto livello a regime.
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per la presentazione della piattaforma ed il relativo voto.
Le riunioni termineranno il prossimo 24 gennaio.

CCNL Farmacie: incontro per discutere della classificazione del personale

Al centro del dibattito la ridefinizione del livello Q2 e classificazione del personale

Con una nota stampa, la Uiltucs-Uil ha fornito un resoconto del secondo incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie private Federfarma. Nel corso del meeting si sono affrontati gli argomenti calendarizzati, ossia: professionalità, classificazione e formazione. Nella fattispecie, si è discusso circa la ridefinizione del livello Q2 e un aggiornamento della classificazione del personale sulla base dell’evoluzione delle mansioni che vengono svolte in farmacia e dell’organizzazione interna. Sul primo punto, vale a dire quello riguardante il livello Q2 si è registrata convergenza tra le Parti e la necessità di migliorare il testo che ne disciplina il livello, eliminando così le ambiguità che ne hanno impedito, ad oggi, la piena realizzazione. Mentre, una certa distanza si è avvertita sul secondo punto: la classificazione del personale sulla base delle mansioni in farmacia.
In piattaforma, si è data centralità al tema della professionalità, offrendo risposte salariali alle farmaciste e ai farmacisti, con corsi di formazione e abilitazioni professionali specifiche. Su questo punto Federfarma attribuisce la responsabilità professionale a chi controlla e gestisce in farmacia tutto il processo, nell’espletamento delle mansioni connesse ai servizi offerti all’utenza. Tuttavia, la parte datoriale si è assunta l’impegno di elaborare una proposta di discussione. 
I prossimi incontri sono previsti per il 4 dicembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Nel prossimo incontro gli argomenti previsti sono: formazione, permessi, maggiorazioni, reperibilità e distacchi in mattinata e contrattazione decentrata, rappresentanza, salute e sicurezza.