CCNL Metalmeccanica Industria: per i lavoratori 200,00 euro di welfare da utilizzare entro maggio 2025

I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo

In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro. 

Esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro: recepita la direttiva europea

Il governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per la protezione dei lavoratori (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 4 giugno 2024, n. 84).

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante la loro attività.

Le nuove norme hanno il fine di includere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

– l’individuazione e la valutazione dei rischi
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
– le informazioni da fornire all’autorità competente; 
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
– l’accesso alle zone di rischio; 
– le misure igieniche e di protezione individuale
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
– la conservazione della documentazione.

Infine, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 20022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Bonus cuoco professionista: le modalità per la cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 maggio 2024, n. 252373).

L’articolo 1, comma 117, della Legge n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121 prevede che tale credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione, possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Modalità di cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

 

La comunicazione della cessione, a cura del cedente, deve avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità.

 

Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023.

CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga

Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore

L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione

Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

CCNL Formazione Professionale: nuovi minimi da giugno

A giugno prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il CCNL del 1° marzo 2024 sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop ha previsto per il personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Importo
I 1604,19
II 1697,07
III 1798,93
IV 1936,77
V 2017,63
VI 2286,10
VII 2393,14
VIII 2576,62
IX 3160,14

La seconda tranche è prevista da settembre 2025.