Indennità risarcitoria da perdita di redditi da lavoro: il trattamento fiscale applicabile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2024, n. 130).

L’articolo 6, comma 2, del TUIR, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

 

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione

 

Nel caso di specie, da una sentenza è emerso che stante la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l’unica conseguenza applicabile all’accertata violazione del disposto di cui all’art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 è da individuarsi nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 39, comma 2 D.Lgs. Inoltre, tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga, delle dimensioni dell’impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il giudice ha determinato l’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ritiene che l’indennità risarcitoria corrisposta dall’istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del TUIR.

 

Tenuto conto che l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte dall’istante alla ricorrente devono essere assoggettate a tassazione separata.

Assegno di inclusione, la sospensione per mancata presentazione

I nuclei familiari beneficiari dell’ADI hanno l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione digitale (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2132).

Con il messaggio in commento, l’INPS rammenta che per le domande di Assegno di inclusione (ADI) presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, il termine per il primo appuntamento presso i servizi sociali ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte).

Pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Quindi a partire dalla mensilità di giugno 2024 verranno applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.

Peraltro, nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell’area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni.

A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Comunque, resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del D.L. n. 48/2023.

Infine, il messaggio in argomento include le indicazioni sugli obblighi di presentazione dei beneficiari attivabili (e non) al lavoro. 

CIPL Edilizia Industria Padova-Treviso: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

Gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione vengono erogati con la retribuzione di agosto

Il 16 maggio scorso presso l’Ance Treviso si sono riunite le delegazioni di Ance Padova, Rovigo e Treviso, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil Veneto e Filca-Cisl Padova e Rovigo, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Veneto di Treviso e Belluno, Filca-Cisl di Belluno e Treviso e Fillea-Cgil provinciale sinistra Piave destra, Piave di Treviso per sottoscrivere l’accordo per la determinazione dell’EVR. L’Elemento variabile della retribuzione per il 2023 è determinato per gli impiegati e gli operai nella misura oraria del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173. In seguito alla verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali, secondo quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021, le aziende corrispondono gli importi dell’EVR nella misura oraria del 4%; mentre, se le variazioni dei suddetti indicatori risultano entrambi pari o positivi nella misura del 2,6% dei minimi mensili di paga al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 e se la variazione pari o positiva interessa solo uno degli indicatori aziendali e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate. Le aziende non corrispondono l’EVR se le variazioni dei due indicatori aziendali risultano entrambe negative.
Per quel che concerne gli apprendisti operai ed impiegati, il valore orario dell’EVR è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.
Gli importi dell’emolumento vengono corrisposti a consuntivo per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno di competenza 2023 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2024, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile a luglio 2024, con le competenze de mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Operai e impiegati Minimo mensile Importi orari – EVR territoriale EVR aziendale – 2 indicatori 4% EVR aziendale 1 indicatore 2,60%
7Q 1.790,71 0,41 0,41 0,27
7 1.790,71 0,41 0,41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,21 0,13

Imposta di bollo su quietanze di pagamento: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegato A DEL dpr n. 642/1972, per le quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo (Agenzia delle entarte, risposta 5 giugno 2024, n. 129).

L’articolo 1 del d D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Al riguardo, l’articolo 13, comma 1, della Tariffa allegata al citato D.P.R. dispone che l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Sempre l’articolo 13, comma 1, prevede che l’imposta non è dovuta:

  • quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;

  • per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.

Già con la risposta n. 21/2020 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che le quietanze, in linea generale, devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e che non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.

 

L’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972 prevede, poi, che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, sia a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

 

L’articolo 1199 del codice civile dispone che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza.

 

Nel caso di specie, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

 

L’Agenzia, infine, ricorda che l’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

– mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

– in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.

 

Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972.

CIRL Trasporto Merci Marche: siglato il contratto di rinnovo

In vigore dal 1° giugno 2024 le nuove disposizioni che interessano i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane 

Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani SNA e CLAAI, insieme alle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno firmato il nuovo contratto integrativo della regione Marche, inerente il Settore Trasporto Merci.
Il nuovo testo contrattuale, che è in vigore dal 1° giugno 2024, al fine di favorire la ripresa del settore, prevede:
– attraverso la stipula di un accordo individuale, la possibilità per il lavoratore di svolgere la propria mansione in “smart working”, garantendo una flessibilità in termini di spazio e tempo;
– l’erogazione di buoni pasti elettronici pari a 7,50 euro per gli operai e 7,00 euro per gli impiegati che non sono soggetti all’indennità di trasferta;
– l’istituzione della Banca ore individuale, affinché il dipendente possa recuperare le ore di straordinario effettuate ed ivi accantonate;
– una indennità pari 40,00 euro a titolo di indennità di sicurezza stradale per il personale viaggiante che non commette infrazioni durante l’anno.
Inoltre, per le sole aziende i cui autisti adottano un orario a regime di flessibilità da 47 ore settimanali, si garantisce la fruizione di 12 ore di permessi aggiuntivi all’anno funzionali al recupero psicofisico.