Decontribuzione Sud, agevolazione under 36 e donne: proroga al 30 giugno 2022

27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno.

I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.

Edilizia Industria Ancona: accordo in materia di E.V.R.

Firmato il 19/1/2022, tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona aderente all’ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL Provinciale, l’accordo sulla verifica degli indicatori provinciali per la determinazione dell’E.V.R. per il settore dell’edilizia industria della provincia di Ancona

Le Parti firmatarie dei Contratti Integrativi per l’Edilizia Industria della Provincia di Ancona, si sono incontrate il 19 gennaio 2022 per effettuare il confronto dei parametri previsti per la determinazione dell’EVR, come disposto dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Pertanto, verificato che tutti e quattro i parametri presentano una variazione positiva, hanno convenuto che l’EVR da liquidare nell’anno 2022 sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, così come determinato dalle tabelle che seguono:

OPERAI – MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022

 

1/7/2018

EVR

a) Operai di produzione    
Operaio di quarto livello 6,96 0,2784
Operaio specializzato 6,47 0,2588
Operaio qualificato 5,82 0,2328
Operaio comune 4,97 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 4,48 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,98 0,1592

IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022

Livelli

1/7/2018

EVR

7 1.720,71 68,83
6 1.548,63 61,94
5 1.290,52 51,62
4 1.204,51 48,18
3 1.118,46 44,74
2 1.006,62 40,26
1 860,36 34,41

Fondo Sanimoda: aumento del contributo per i dipendenti del CCNL Giocattoli

Decorre, dal mese di gennaio 2022, l’aumento del contributo mensile, a carico delle imprese, per i dipendenti delle industrie di giocattoli iscritte al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

A seguito del  rinnovo CCNL siglato ne mese di giugno, da gennaio 2022, la contribuzione al Fondo Sanimoda per le aziende che applicano il CCNL Giocattoli passerà da 24€ a 36€ trimestrali per ogni dipendente avente diritto.
La contribuzione risulterà regolare a fronte di abbinamento tra distinta e bonifico di pari importo ed il mancato abbinamento comporta la sospensione della copertura sanitaria.
In fase di generazione della distinta o caricamento della distinta in formato TXT, l’importo da indicare per ogni lavoratore dovrà essere 36€.
Con la modifica contrattuale, i lavoratori con CCNL Giocattoli passeranno dal Piano Sanitario Base al Piano Sanitario Plus, quest’ultimo prevede:
– franchigie e scoperti inferiori
– aumento di massimali rispetto al precedente Piano
– assenza di franchigie per le prestazioni sostenute attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.
Le aziende che hanno già scelto di versare un importo pari o superiore a 36€, potranno continuare a versare l’importo precedentemente scelto, i Piani applicati non subiranno variazioni.

Definito l’EVR annualità 2022 per il settore dell’Edilizia Industria di Pesaro Urbino

Con l’accordo firmato il 6/12/2021, tra ANCE Pesaro Urbino e FENEAL-UIL Marche, FilCA-CISL Marche e FILLEA-CGIL per la verifica dell’EVR per la provincia di Pesaro Urbino, sono stati definiti gli importi da erogare ai lavoratori del settore per l’anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria per la provincia di Pesaro Urbino, sulla base dei dati raccolti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri previsti a livello provinciale e utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo e che l’EVR è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL.
Come previsto dal CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alte ore denunciate In Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nei caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente

E.V.R. annualità 2022 erogabile con decorrenza Gennaio 2022 per un massimo di 12 mesi

IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)

Livello

Paga base mensile (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

7 1.790,71 71,63 71,63 46,56 0
6 1.611,63 64,47 64,47 41,90 0
5 1.343,02 53,72 53,72 34,92 0
4 1.253,51 50,14 50,14 32,59 0
3 1.163,96 46,56 46,56 30,26 0
2 1.047,57 41,90 41,90 27,24 0
1 895,36 35,81 35,81 23,28 0

– (*) –

In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)

Livello

Paga base oraria (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

4 7,24572 0,28983 0,28983 0,18839 0
3 6,72809 0,26912 0,26912 0,17493 0
2 6,05532 0,24221 0,24221 0,15744 0
1 5,17499 0,20700 0,20700 0,13455 0

– (*) –

In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL

Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL

Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL

Uniontessile Confapi ha deciso, unilateralmente, di non voler corrispondere l’aumento previsto dal CCNL, a decorrere dal 1/2/2022, in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia

Lo scorso luglio, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il rinnovo e quello sottoscritto con SMI.
Uniontessile ha quindi comunicato alle OO.SS., di volersi avvalere, a far data dal 1/2/2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia prevista dal vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: “Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all’interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi“).
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.

Tali azioni potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
L’applicazione della clausola comporta, a far data dal 1/2/2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione al comparto di attività dell’azienda e all’inquadramento del lavoratore.
Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31/1/2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell’applicazione della clausola e decorrente dal 1/2/2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale “acconto futuri aumenti “, i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Pertanto, con l’applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l’aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi, dal 1/2/2022, non più applicabile in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia.
I nuovi valori dell’ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, con le variazioni previste alla voce “acconto futuri aumenti”.
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24/1/2020 e corrisponderanno l’aumento previsto dal 1/2/2022.

Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia.

 

 

PENNE SPAZZOLE PENNELLI

 

Minimi Uniontessile rinnovo

del 24/1/20220

Minimi Uniontessile

come da clausola di

salvaguardia

Voce

Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
7 2.224,74 2.049,70 175,04 2.224,74
6 2.038,99 1.924,49 114,50 2.038,99
5 1.936,11 1.802,76 133,35 1.936,11
4S 1.838,90 1.714,95 123,95 1.838,90
4 1.777,33 1.675,42 101,91 1.777,33
3 1.691,68 1.638,13 53,55 1.691,68
2 1.595,60 1.556,18 39,42 1.595,60
1 1.267,48 1.237,20 30,28 1.267,48

 

 

Minimi Uniontessile

come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile

come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 1/1/2023 Totale
7 2.073,70 151,04 2.224,74 2.103,70 121,04 2.224,74
6 1.946,89 92,10 2.038,99 1.974,89 64,10 2.038,99
5 1.823,76 112,35 1.936,11 1.850,01 86,10 1.936,11
4S 1.734,95 103,95 1.838,90 1.759,95 78,95 1.838,90
4 1.695,02 82,31 1.777,33 1.719,52 57,81 1.777,33
3 1.657,33 34,35 1.691,68 1.681,33 10,35 1.691,68
2 1.574,38 21,22 1.595,60 1.597,13 -1,53 1.595,60
1 1.251,60 15,88 1.267,48 1.269,60 -2,12 1.267,48

GIOCATTOLI

 

Minimi Uniontessile rinnovo

del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Totale Totale
7 2.222,84 2.049,70 173,14 2.222,84
6 2.056,54 1.924,49 132,05 2.056,54
5 1.953,80 1.802,76 151,04 1.953,80
4S 1.844,98 1.714,95 130,03 1.844,98
4 1.795,47 1.675,42 120,05 1.795,47
3 1.715,60 1.638,13 77,47 1.715,60
2 1.621,16 1.556,18 64,98 1.621,16
1 1.280,90 1.237,20 43,70 1.280,90

 

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
7 2.073,70   2.222,84 2.103,70 119,14 2.222,84
6 1.946,89   2.056,54 1.974,89 81,65 2.056,54
5 1.823,76   1.953,80 1.850,01 103,79 1.953,80
4S 1.734,95   1.844,98 1.759,95 85,03 1.844,98
4 1.695,02   1.795,47 1.719,52 75,95 1.795,47
3 1.657,33   1.715,60 1.681,33 34,27 1.715,60
2 1.574,38   1.621,16 1.597,13 24,03 1.621,16
1 1.251,60   1.280,90 1.269,60 11,30 1.280,90

OCCHIALI

 

Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
6 2.207,83 2.049,70 158,13 2.207,83
5 2.016,21 1.924,49 91,72 2.016,21
4S 1.866,95 1.802,76 64,19 1.866,95
4 1.782,19 1.714,95 67,24 1.782,19
3 1.704,00 1.638,13 65,87 1.704,00
2 1.607,28 1.556,18 51,10 1.607,28
1 1.265,41 1.237,20 28,21 1.265,41

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 134,13 2.207,83 2.103,70 104,13 2.207,83
5 1.946,89 69,32 2.016,21 1.974,89 41,32 2.016,21
4S 1.823,76 43,19 1.866,95 1.850,01 16,94 1.866,95
4 1.734,95 47,24 1.782,19 1.759,95 22,24 1.782,19
3 1.657,33 46,67 1.704,00 1.681,33 22,67 1.704,00
2 1.574,38 32,90 1.607,28 1.597,13 10,15 1.607,28
1 1.251,60 13,81 1.265,41 1.269,60 -4,19 1.265,41

PELLI E CUOIO

 

Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri

Livelli fino al 31/01/2022 Al 1/2/2022 1/2/2022 Totale
6 2.161,60 2.049,70 111,90 2.161,60
5 1.961,66 1.924,49 37,17 1.961,66
4S 1.832,60 1.802,76 29,84 1.832,60
4 1.777,99 1.714,95 63,04 1.777,99
3 1.707,45 1.638,13 69,32 1.707,45
2 1.615,26 1.556,18 59,08 1.615,26
1 1.266,52 1.237,20 29,32 1.266,52
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 87,90 2.161,60 2.103,70 57,90 2.161,60
5 1.946,89 14,77 1.961,66 1.974,89 -13,23 1.961,66
4S 1.823,76 8,84 1.832,60 1.850,01 -17,41 1.832,60
4 1.734,95 43,04 1.777,99 1.759,95 18,04 1.777,99
3 1.657,33 50,12 1.707,45 1.681,33 26,12 1.707,45
2 1.574,38 40,88 1.615,26 1.597,13 18,13 1.615,26
1 1.251,60 14,92 1.266,52 1.269,60 -3,08 1.266,52

CALZATURE

 

Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come

 da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.271,67 2.173,24 98,43 2.271,67
7 2.111,54 2.049,70 61,84 2.111,54
6 1.953,64 1.924,49 29,15 1.953,64
5 1.855,18 1.802,76 52,42 1.855,18
4 1.777,11 1.714,95 62,16 1.777,11
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,97 1.638,13 57,84 1.695,97
2bis 1.645,82 1.590,85 54,97 1.645,82
2 1.602,41 1.556,18 46,23 1.602,41
1 1.265,24 1.237,20 28,04 1.265,24

 

 

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

Totale

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023
8 2.198,64 73,03 2.271,67 2.230,39 41,28 2.271,67
7 2.073,70 37,84 2.111,54 2.103,70 7,84 2.111,54
6 1.946,89 6,75 1.953,64 1.974,89 -21,25 1.953,64
5 1.823,76 31,42 1.855,18 1.850,01 5,17 1.855,18
4 1.734,95 42,16 1.777,11 1.759,95 17,16 1.777,11
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.719,52 16,76 1.736,28
3 1.657,33 38,64 1.695,97 1.681,33 14,64 1.695,97
2bis 1.609,45 36,37 1.645,82 1.632,70 13,12 1.645,82
2 1.574,38 28,03 1.602,41 1.597,13 5,28 1.602,41
1 1.251,60 13,64 1.265,24 1.269,60 -4,36 1.265,24

 

 

TESSILI

 

Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come da

clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.261,63 2.173,24 88,39 2.261,63
7 2.135,16 2.049,70 85,46 2.135,16
6 2.003,22 1.924,49 78,73 2.003.22
5 1.877,34 1.802,76 74,58 1.877,34
4 1.776,86 1.714,95 61,91 1.776,86
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,75 1.638,13 57,62 1.695.75
2bis 1.645,76 1.590,85 54,91 1.645.76
2 1.602,23 1.556,18 46,05 1.602.23
1 1.267,67 1.237,20 30,47 1.267,67

 

 

Minimi Uniontessile come

da clausola di salvaguardia

Voce

Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come

da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4 /2022 Al 1/4/2022 Totale al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
8 2.198,64 62,99 2.261,63 2.198,64 62,99 2.261,63
7 2.073,70 61,46 2.135,16 2.073,70 61,46 2.135,16
6 1.946,89 56,33 2.003,22 1.946,89 56,33 2.003,22
5 1.823,76 53,58 1.877,34 1.823,76 53,58 1.877,34
4 1.734,95 41,91 1.776,86 1.734,95 41,91 1.776,86
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.695,02 41,26 1.736,28
3 1.657,33 38,42 1.695,75 1.657,33 38,42 1.695,75
2bis 1.609,45 36,31 1.645,76 1.609,45 36,31 1.645,76
2 1.574,38 27,85 1.602,23 1.574,38 27,85 1.602,23
1 1.251,60 16,07 1.267,67 1.251,60 16,07 1.267,67