Sicurezza sul lavoro: chiarimenti dell’INL su sanzioni e macchinari

Pubblicati chiarimenti come previsto dall’accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 (INL, circolare 18 marzo 2025, n. 2668).

In coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’Ispettorato ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e su alcuni aspetti riguardanti le macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE. 

In particolare, riguardo al primo aspetto, infatti, il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza indicati nell’allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008. Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento a una classe di interessi riguardanti l’ambiente di lavoro (ad esempio, stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
L’INL chiarisce dunque che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma a una violazione unica.

Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti. Il datore di lavoro deve anche valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V del medesimo decreto legislativo, applicabile per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, a un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del D.Lgs. n. 81/2008.
A riguardo, l’Ispettorato evidenzia che il legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” 89/392/CEE non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V. 

Macchine ante D.P.R. n. 459/1996

Per quel che concerne le macchine e le attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996, l’Ispettorato evidenzia che non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo D.Lgs. n. 17/2010.
Quindi, l’INL ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, D.Lgs. n. 81/2008).

CIPL Terziario Rimini: siglato accordo per le assunzioni a tempo determinato per ragioni di stagionalità

Le Parti Sociali hanno individuato i periodi di effettiva stagionalità dal 15 marzo al 31 ottobre 2025

Il giorno 13 marzo 2025 si sono incontrati Confcommercio Imprese per l’ltalia della Provincia di Rimini e Filcams-Cgil Rimini, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil Emilia Romagna, per confrontarsi in merito alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità. 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 75 del CCNL TDS sono stati individuati i seguenti periodi di effettiva stagionalità: dal giorno 15 marzo al giorno 31 ottobre 2025. Tale durata è da considerarsi sperimentale per la stagione 2025. Dopo una prima fase di monitoraggio sull’utilizzo di tali contratti e delle specifiche ulteriori esigenze di flessibilità nell’impiego di risorse lavorative nei diversi ambiti del territorio provinciale, le Parti tramite apposito ed ulteriore accordo potranno individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori.
Le Parti Sociali hanno inoltre precisato che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, ai sensi dell’art. 75 del CCNL TDS in vigore, sono esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2025, nonché limitazioni di durata del rapporto, da limitazioni sugli intervalli temporali previsti e dalla necessita di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi.

Ebav Veneto: contributo per l’adesione al fondo di previdenza complementare

Entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo una tantum 

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo, unico e non ripetibile, per ogni nuova iscrizione di un lavoratore a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno 2024.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.

Categoria Contributo Requisiti
Metalmeccanici Orafi Odontotecnici a) €500 una tantum per dipendente

b) €300 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

Alimentaristi Panificatori Trasporto merci a) €300 una tantum per dipendente

b) €200 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

Comunicazione Concia a) €200 una tantum per dipendente

b) €100 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

CCNL Gas: avviate le trattative per il rinnovo

Al centro del dibattito l’aumento salariale di 315,00 euro complessivi per il triennio 2025-2027

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, con una nota stampa del 19 marzo 2025, l’incontro con i rappresentanti delle associazioni datoriali Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida per il rinnovo del CCNL Gas Acqua, che vede impiegati circa 50mila addetti in quasi 600 aziende. Il contratto è scaduto il 31 dicembre scorso. Al centro del confronto, la richiesta economica avanzata dalle Sigle all’interno della piattaforma rivendicativa che consiste in un aumento pari a 315,00 euro complessivi (Tec) sul parametro di riferimento, per il triennio 2025-2027. Inoltre, i Sindacati si sono soffermati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali e sono intenzionati a definire, prima della chiusura delle trattative, alla revisione del sistema classificatorio. 
Non mancherà anche un approfondimento sulla formazione del personale e su percorsi per rafforzare le norme sui temi della salute, sicurezza, ambiente, intelligenza artificiale, parità salariale di genere e genitorialità. Nei giorni a venire sono previsti altri appuntamenti al fine di accelerare e chiudere la trattativa quanto prima. 

Fondo Fasie: attivo il pacchetto di screening dermatologico

Fino al 15 novembre gli iscritti potranno prenotare una visita in convenzione con SiSalute

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Energia FASIE ha comunicato che è nuovamente disponibile il pacchetto di prestazioni dedicato alla prevenzione dermatologica in collaborazione con SiSalute. Gli esami di screening sono essenziali perché consentono di rilevare in tempo eventuali patologie e di valutare tempestivamente processi di cura, che evitino l’aggravarsi di stati patologici, tutelando così la salute dell’individuo.
Gli iscritti al Fondo, fino al 15 novembre 2025, possono effettuare senza alcun costo a loro carico presso una delle strutture sanitarie convenzionate con SiSalute:
– una visita specialistica dermatologica;
– un esame in epiluminescenza (mappatura nevi).
Il Fondo ricorda inoltre che è possibile usufruire del pacchetto una sola volta all’anno e che è possibile prenotarlo accedendo alla propria Area Riservata oppure contattando la Centrale Operativa.