Aggiornato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello (provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023).

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, le compagnie assicurative sono tenute a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Costituisce parte integrante della suddetta denuncia, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, vanno trasmessi, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati dall’Agenzia, taluni dati :

  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio;
  • totale imposta riferito a ciascuna provincia.

 

Il modello aggiornato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023  ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico e prelevabile dal sito dell’Agenzia. La modalità di presentazione prevista è telematica e va effettuata direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati, di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati contenuti nel modello di denuncia secondo le specifiche tecniche e le istruzioni approvate dall’Agenzia (allegate al provvedimento in commento).

Nella nuova versione del modello, in particolare, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

 

Per le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE, che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi, unitamente al modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo.

Superbonus 110% sulle unità unifamiliari: fino al 30 settembre per completare i lavori

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che, come previsto da un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari (comunicato n. 51 del 30 marzo 2023).

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’art.119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  La Legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

Riguardo agli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, il MEF, con comunicato stampa n. 51 del 30 marzo 2023, ha sottolineato come siano stati previsti sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110%. A prevederlo è stato un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, di cui all’art 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il nuovo termine, dunque, è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il MEF inoltre ha evidenziato, riguardo alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è stato fissato al 31 marzo 2023, che con un ulteriore emendamento allo stesso D.L. 11/2023 è stata prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, anche se l’accordo di cessione a favore di banche e intermediari finanziari è stato concluso dopo il 31 marzo 2023.

Cuochi professionisti: fino al 3 aprile per accedere al credito d’imposta

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L’art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).