Riaprono gli sportelli per gli incentivi al settore automotive

Nuove domande dal 29 novembre per i Contratti di sviluppo e gli Accordi di innovazione. (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Comunicato 25 novembre 2022)

Dal 29 novembre le imprese della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo e sugli Accordi per l’innovazione.
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, l’alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.
In particolare, sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare rilevanza strategica e innovativa.
Le domande di agevolazione andranno presentate a Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.
Gli Accordi per l’innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive, con la nuova finestra del primo sportello, risorse finanziarie pari a circa 200 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera.
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione da Mediocredito Centrale, soggetto gestore degli Accordi.

Rinnovabili e batterie PNRR, riapertura dei termini

Definiti i nuovi termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura M2C2 dell’investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Decreto 16 novembre 2022).

Nell’ambito della Missione 2 – Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” – Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”, l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”, mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie, attraverso i seguenti tre sub-investimenti:
– 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento;
– 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande;
– 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie.
A partire dalle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 28 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
I soggetti proponenti delle domande potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) “Investimenti in favore di una ripresa sostenibile” di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale.

Ischia: stato d’emergenza con proroga degli adempimenti fiscali e contributivi

Deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato stampa 27 novembre 2022, n. 7)

L’ordinanza di Protezione civile, che seguirà alla dichiarazione dello stato di emergenza, prevede anche la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti a Ischia e per gli operatori economici dell’isola, mentre la proroga per il 2023 sarà disposta con norma di legge. Verrà anche prorogata la funzionalità della sezione distaccata di Ischia del Tribunale.
Inoltre, entro l’anno sarà approvato il “Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico” e, i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale al fine di utilizzarle per intero, e del personale da dedicare a supporto dei Comuni, a cominciare dai più piccoli.

Fondo PMI: garanzia prolungata per le imprese alluvionate delle Marche

Prolungamento automatico della garanzia per le imprese colpite dall’eccezionale ondata di maltempo del 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 25 novembre 2022, n. 12 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 25 novembre 2022).

Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio di gestione del Fondo a seguito dell’apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 settembre 2022 n. 922 che ha stabilito per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere una sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale degli stessi mutui, fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023).
In particolare, la garanzia del Fondo verrà confermata automaticamente per la maggior durata, senza valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi il prolungamento della durata a seguito della sospensione concessa in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile.
Non si procederà, inoltre, alla quantificazione del maggiore aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia. La variazione di durata della garanzia, pertanto, potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo a valere sulla Sezione 3.2 del Temporary Framework Covid-19.

Call-off stock anche per la sostituzione dell’originario destinatario della merce

Qualora il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, il regime di call­off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro (Agenzia delle entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 574).

Il caso di specie si riferisce ad un accordo grazie al quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario ed i beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell’acquirente designato.

Come chiarito dalle Note esplicative pubblicate dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019, il regime agevolativo di call­off stock disciplinato dall’articolo 17­bis della direttiva IVA “elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione ad un acquirente

destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito”.

A seguito dell’entrata in vigore del regime agevolativo in esame, recepito nell’ordinamento interno dal DLgs n. 191/2021:

– nessuna cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati all’atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro;

– si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.

Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e dell’acquirente), oggettivo (necessità che l’identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall’inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Per evitare un utilizzo distorto o, comunque, improprio dell’istituto, il legislatore dispone, altresì, che le movimentazioni (rectius, “il trasferimento”) di beni effettuate nell’ambito del regime di call­off stock siano annotate dal cedente e dal destinatario della cessione in un apposito registro ed indicate separatamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Il regime di call­off stock è operante laddove le condizioni previste siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.