INPS aderisce a “SEND”, la piattaforma per le notifiche digitali

La novità si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto (INPS, messaggio 5 dicembre 2024, n. 4121).

L’INPS comunica l’adesione alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, prevista dal Decreto Semplificazioni (articolo 26, D.L. n. 76/2020). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche.

L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite SPID) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO, né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta postale online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante 

Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. I Sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori. 
Con il rinnovo del contratto le Parti hanno aggiornato la disciplina sia dal punto di vista economico che normativo, introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.
Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.
Dal punto di vista normativo è stato ampliato il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.
In materia di orario di lavoro per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col
sindacato.

Concordato preventivo biennale e passaggio dal regime forfetario a quello ordinario: chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, nel caso di uscita dal regime forfettario per superamento del limite dei 100.000 euro (Agenzia delle entrate, risposta 6 dicembre 2024, n. 248).

Il quesito prospettato dall’istante attiene all’applicazione della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dalla lettera bter) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, al caso del contribuente che ha inizialmente adottato per il periodo d’imposta 2024 il regime forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014.

 

Già con la circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che nel caso di superamento del limite di cui sopra il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, viene chiarito che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Pertanto, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l’istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.

 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • bter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Con riferimento a tale condizione ostativa, la circolare n. 18/E/2024 chiarisce che l’obiettivo è quello di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all’adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024. Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (”[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]”), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera bter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.

Fondo Faschim: aggiornate le prestazioni sanitarie per il 2025

Ampliate le prestazioni sanitarie rimborsabili a partire dal 1° gennaio 2025

Il Fondo Faschim ha reso note le nuove misure e gli aggiornamenti delle prestazioni sanitarie in vigore dal 1° gennaio 2025. L’intento è quello di migliorare i servizi, al fine di offrire agli associati una qualità delle prestazioni sempre alta. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è previsto l’incremento temporaneo delle prestazioni di visite specialistiche e odontoiatriche. Nella fattispecie, le visite specialistiche saranno rimborsate fino a 70,00 euro a visita; mentre per quelle di odontoiatria è previsto:
– 45% di rimborso per le prestazioni base;
– 45% di rimborso per impianti e protesi;
350,00 euro di massimale per le prestazioni base;
3.500,00 euro di massimale per gli impianti. 
Sempre dal 1° gennaio 2025 sono stati stabiliti incrementi permanenti su altre prestazioni quali: accertamenti diagnostici; interventi chirurgici e lenti correttive. Prevista anche l’erogazione continuativa delle prestazioni per gravi malattie.