DIRIGENTI AZIENDE DI AUTROTRASPORTO: devoluzione del “Credito Welfare”

Firmato, il 20/12/2021, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione della devoluzione al Fondo Mario Negri degli importi riconosciuti a titolo di “Credito Welfare” per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato

Ai sensi dell’art. 22/Bis dell’accordo del 12/7/2021, ai Dirigenti di aziende di autotrasporto, potrà essere riconosciuto un importo spendibile in beni e servizi di welfare (cosiddetto Credito Welfare). Qualora riconosciuto il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti.
Ciò posto, le parti, con la firma dell’accordo del 20/12/2021, intendono permettere la devoluzione del credito welfare al Fondo di Previdenza complementare Mario Negri, regolamentando e definendo gli importi massimi conferibili, fissati in 5.000,00 Euro annui.
Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
Le parti conferiscono al Fondo Mario Negri l’incarico di predisporre i necessari adeguamenti alle procedure e alla normativa statutaria e regolamentare conseguenti alle disposizioni del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del disposto contrattuale e ad apportare tempestivamente i correttivi che si dovessero rendere necessari.

Giornalisti: contribuzione Inpgi gestione separata 2022

L’Inpgi ha definito le aliquote e i contributi minimi, nonché i massimali e gli adempimenti contributivi per l’anno 2022, per i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’Istituto, operanti come liberi professionisti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione (INPGI – Circolari 3 febbraio 2022, nn. 2 e 3).

La contribuzione alla gestione separata Inpgi è dovuto dai giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) e sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

GIORNALISTI AUTONOMI

Con riferimento ai giornalisti che operano in forma autonoma il versamento dei contributi è a carico del giornalista, fermo restando il diritto di rivalsa per il contributo integrativo. Per l’anno 2022:
– il contributo soggettivo è stabilito nella misura del 12% sul reddito professionale netto fino a 24.000 euro; per la parte eccedente l’aliquota è del 14%;
– il contributo integrativo è stabilito nella misura del 4% del reddito lordo.
Il contributo soggettivo è calcolato fino al raggiungimento del massimale, mentre quello integrativo è dovuto sull’intero reddito lordo (anche oltre il massimale).
Il massimale contributivo per l’anno 2022 è stabilito in 105.014,00 euro.
Oltre al massimale devono essere rispettati anche i valori minimi di contribuzione, che per l’anno 2022 sono determinati come segue:

Tipo contributo

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento Euro 2.184,39 Euro 1.092,20 Euro 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) Euro 262,13 Euro 131,06 Euro 131,06
Contributo Integrativo (4%) Euro 87,38 Euro 43,69 Euro 87,38
Contributo di maternità Euro 40,39 Euro 40,39 Euro 40,39
Totale contributo minimo 2022 Euro 389,90 Euro 215,14 Euro 258,83

I predetti contributi minimi devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2022.
Si ricorda che l’anzianità contributiva intera (12 mesi) è riconosciuta solo nel caso in cui l’importo versato – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2022 pari a 16.243,00 euro). Quindi, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

Oltre al versamento dei contributi, i giornalisti che svolgono attività autonoma sono tenuti a presentare all’INPGI la comunicazione annuale dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021) la comunicazione deve essere inviata all’INPGI esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022.

GIORNALISTI CO.CO.CO.

Con riferimento ai giornalisti che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il versamento dei contributi è effettuato dal committente. Le aliquote contributive sono differenziate ordinarie e ridotte. Queste ultime sono riservate ai giornalisti che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa presso una gestione previdenziale obbligatoria o siano pensionati.
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito, che per l’anno 2022 è determinato in 16.243,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse raggiunto si determina una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al minimale.
Anche per i giornalisti collaboratori si applica il massimale contributivo (per l’anno 2022 pari a 105.014,00 euro).
La contribuzione è posta a carico del committente per 2/3, mentre 1/3 è a carico del giornalista mediante trattenuta sul compenso dovuto.
È interamente a carico del committente, invece, il premio assicurativo, che per l’anno 2022 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Per l’anno 2022 le aliquote contributive sono determinate come segue:

Tipo contributo

Aliquote ordinarie

Aliquote ridotte (giornalisti titolari di pensione o di altra posizione previdenziale obbligatoria)

IVS 26,00% 17,00%
Prestazioni temporanee 2,00 % 0,00 %
TOTALE 28,00% 17,00%
Quota committente 18,67 % 11,33%
Quota giornalista 9,33 % 5,67 %

Firmato accordo sul FIS negli esercizi cinematografici

Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

INPS: Rdc/Pdc, rilevanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.

Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

Canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati

L’individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento (MEF- Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.