Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata

 

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

Imposta sulla pubblicità: segnaletica del posto auto col marchio d’impresa

La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l’immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione.

Provvidenze ELBA per le imprese artigiane lombarde

Per le imprese artigiane lombarde le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022.

Con accordo siglato lo scorso 4 agosto, è stato deciso che le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022, salvo quanto previsto per la singole provvidenze.

Contributo spese acquisti libro scolastici (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori. L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo annuale stanziato per l’anno 2021 è di euro 450.000,00.
La domanda per l’anno scolastico 2021/2022 può essere presentata fino al 31/1/2022.

CCNL Giocattoli: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Con la busta paga del mese di gennaio spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende produttrici di giocatoli.

 

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 230,00 euro lordi annui per il  2022, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Approvato il modello Iva 2022

Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.

In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

– Modello IVA/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

– Modello IVA BASE/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.