Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, n. 48205, l’Agenzia delle entrate ha determinato la misura della riduzione forfettaria per il 2022.
Per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 30 per cento.
Si rammenta che, il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.