Proroga termini presentazione istanze per il Fermo Pesca 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la proroga del termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.

A seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che interesseranno tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16:00 di  venerdì 4 marzo 2022, il termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021, fissato al 15 marzo 2022 è prorogato al 18 marzo 2022 (ore 23:59). Per problemi tecnici inerenti la procedura CIGSonline si può utilizzare il format predisposto, indicando la categoria “Ammortizzatori sociali” e la sottocategoria “Altri ammortizzatori”.

Modifiche all’utilizzo della Carta elettronica

Modificate alcune disposizioni relative alla Carta elettronica a decorrere dal 17 marzo 2022 (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Decreto 24 dicembre 2019, n. 177)

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di etànegli anni 2019, 2020 e 2021.
I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica.
Il MIC cura l’attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonché di assistenza all’utenza sulle piattaforme digitali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato nel DM, per l’acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Sottoscritto il rinnovo contrattuale per l’edilizia industria e cooperative

Sottoscritto, il 3/3/2022, tra l’ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, il rinnovo del  CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino ai 30 giugno 2024.
Per la parte economica è stato raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 Giugno 2024
Punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza, grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese.
Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.
Associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso inoltre la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.

Crediti d’imposta per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale

Nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 01 marzo 2022, n. 17, recante le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tra i provvedimenti sono stati introdotti crediti d’imposta a favore delle imprese energivore, delle imprese a forte consumo di gas naturale e per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (artt. 4, 5 e 14, D.L. n. 17/2022).

Credito d’imposta, a favore delle imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il credito di imposta è’ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’agevolazione è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (allegato, D.M. n. 541/2021) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per accedere al credito d’imposta è richiesto un consumo, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25%, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Fisco: chiarimenti su rivalutazione e riallineamento

Forniti chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle entrate – Circolare 01 marzo 2022, n. 6/E).

La presente circolare, nella Parte I e III, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto agosto) utilizzando lo schema della circolare domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che tenuto conto che la disciplina prevista dal citato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr., da ultimo, circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nei commi da 556 a 563 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – di seguito Legge di bilancio 2017 – che, a sua volta, rinvia alle precedenti circolari n. 18/E del 13 giugno 2006, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 13/E del 14 giugno 2014).
Nello specifico, per quanto attiene ai profili sostanziali (Parte I) le precisazioni riguardano:
– la rivalutazione dei diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio;
– la rivalutazione dei diritti immateriali derivanti dall’adesione a un consorzio di tutela per la produzione di un prodotto alimentare;
– la rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente;
– la rivalutazione di una porzione di fabbricato conseguente a un frazionamento operato nel 2021;
– la rivalutazione di un impianto fotovoltaico con opzione di riscatto prevista entro il 2019, ma esercitata nel 2020;
– la rivalutazione di un bene da parte di una società che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942;
– l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione/riallineamento in ipotesi di fusione per incorporazione, effettuata nel corso dell’esercizio 2020, di una società controllata, acquisita nel corso dell’esercizio 2019;
– il trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie;
– la disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d’imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata;
– l’affrancamento parziale delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori: natura riserve affrancate e individuazione delle stesse;
– il riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline;
– il riallineamento delle divergenze derivanti da cessioni infragruppo determinate in applicazione dell’articolo 123, comma 1, del TUIR;
– l’incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare;
– l’irrilevanza degli incrementi delle divergenze di valore verificati nell’esercizio di riferimento del riallineamento (2020);
– la modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019;
– la possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo civilistico;
– la determinazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva da riallineamento;
– l’apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento;
– il riallineamento delle divergenze di valore derivanti sia da deduzioni fiscali operate per cassa sia da FTA;
– il riallineamento delle divergenze di valore relative alle c.d. operazioni pregresse per le quali non è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008;
– il riallineamento delle divergenze di valore del marchio derivanti da deduzioni effettuate ai fini IRES e IRAP;
– il riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12;
– il riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione;
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (Parte III), i chiarimenti riguardano:
– il perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– l’ammissibilità in sede di dichiarazione c.d. “tardiva” dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– la rinuncia alla rivalutazione operata ai sensi della legge di bilancio 2020 per aderire alla rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– la rinuncia al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e ss., del decreto legge n. 185 del 2008 per aderire al riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in sede di approvazione (nel 2022) del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
In particolare:
– la società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero;
– la rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente;
– la rivalutazione dei beni posseduti dal conduttore mediante contratto d’affitto di un’azienda che opera nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 – “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
– la decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da società operante nel settore alberghiero con contestuale riallineamento del valore dell’avviamento;
– la trasformazione progressiva, modifica della durata dall’esercizio e rivalutazione nel settore alberghiero;
– l’esercizio “a cavallo”, modifica della durata dell’esercizio sociale e rivalutazione dei beni.