Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni

Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

Contratto a termine illegittimo: risarcimento del danno

3 mar 2022 Il danno sofferto dal lavoratore, in caso di illegittimità del contratto a termine, deve considerarsi correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile e il parametro per la sua quantificazione va individuato nell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (Corte di Cassazione, Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493).

La Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della Azienda Sanitaria Locale, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimità dei contratti di lavoro a termine e delle relative proroghe in virtù dei quali lo stesso aveva prestato servizio
La Corte, inoltre, ritenuti illegittimi i predetti contratti, adottava come parametro per determinare il conseguente risarcimento del danno il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 Stat. lav.
Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso l’AUSL, dolendosi della statuizione con cui la Corte ha proceduto alla determinazione del danno, assumendo come parametro la norma statutaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, atteso che il pregiudizio sofferto dal lavoratore deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, il parametro per la quantificazione del medesimo va individuato nella normativa in materia ( art.32, co.5, I. n. 183/2010) che disciplina specificamente il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.

INAIL: premi assicurativi per lavoratori operanti in Paesi extracomunitari

Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle di cui alla mdesima circolare.

Per il 2022, con decreto del Ministro del lavoro sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori. Tali retribuzioni si applicano altresì per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli: Stati membri dell’Unione Europea; Stati ai quali si applica la normativa comunitaria; Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, delle tabelle di cui alla circolare in argomento (circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13).

Agevolazioni fiscali per trasporto dializzati effettuato da una ODV

Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, co. 2, primo periodo, della L. n. 266/1991 per il trasporto dializzati effettuato da una organizzazione di volontariato (Agenzia delle entrate – Risposta 03 marzo 2022, n. 92).

Nel caso di specie, l’ODV istante chiede al Fisco di conoscere se, in relazione al servizio di trasporto dializzati, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, possa essere esonerato dall’apertura della partita Iva e dall’emissione della fattura.
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.
In particolare, in base all’articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
L’ODV, quindi, in presenza dei requisiti richiesti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all’articolo 33, comma 3 del CTS, secondo cui per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.

Digitalizzazione: dal 1° marzo via libera al piano voucher per le imprese

O3 MAR 2022 Prende il via il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. (Ministero dello sviluppo economico – comunicato 28 febbraio 2022)

A partire da martedì 1° marzo, alle ore 12, le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a 608.238.104,00 euro.
Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.