AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Premio di Produttività

Firmato il 30/3/2022, si sono incontrate la Direzione di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, anche in nome e per conto del Gruppo, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, al fine di stabilire l’importo del Premio di Produttività per l’anno 2022 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2021

Le Parti si sono incontrate il 30 marzo 2022 per valutare, così come stabilito dal verbale di accordo del 15 aprile 2021, l’andamento degli indicatori stabiliti e misurare la loro incidenza al fine di quantificare il Premio di Produttività relativo ai risultati dell’anno 2021 e da erogare nell’anno 2022.
I valori degli indicatori stabiliti dalle parti portano ad un risultato complessivo del premio pari ad € 2.184 per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL.

Tabella del PDR riparametrata per livello di inquadramento

Parametri

Livello

Premio di Risultato 2021

235 A 3.467,84
210 A1 3.098,92
185 B 2.730,00
169 B1 2.493,89
148 C 2.184,00
135 C1 1.992,16
100 D 1.475,68

L’importo del premio verrà erogato in un’unica soluzione a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di ASPI nelle competenze di maggio 2022.
Ai fini della detassazione e decontribuzione degli importi erogati le Parti si danno atto che quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti in materia.
Le Parti concordano fin da subito di calendarizzare uno specifico incontro in relazione ai flexible benefit entro aprile 2022, alla presenza anche del fornitore del servizio, finalizzato a migliorarne le potenzialità.
Al fine di incentivare il ricorso ai flexible benefit, ferme rimanendo le maggiorazioni già previste dagli accordi in materia in caso di richiesta di conversione del Premio (pari al 15%), le Parti convengono che, sempre su base volontaria, il PDR potrà essere convertito con scaglioni pari al 25%, 50%, 75% o 100%.

Determinata la percentuale bonus acqua potabile

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 marzo 2022, n. 102326).

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000/16.461.141) dell’importo del credito richiesto.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui sopra.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Ricercatori e docenti rientrati prima del 2020: come accedere alle agevolazioni

I docenti e i ricercatori italiani iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di cui all’art. 5, co. 5-ter, D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019, mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (Agenzia Entrate – provvedimento 31 marzo 2022, n. 102028).

L’opzione può essere esercitata versando:

– il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;

– il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Per i lavoratori dipendenti l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro.

Per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Riciclo alluminio: via libera ai contributi

Parte alle ore 16 del 30 marzo 2022 il Fondo per le società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio (MISE – Comunicato 30 marzo 2022)

Il Fondo istituito dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell’Economia si rivolge alle aziende che nel 2020 hanno continuato a operare nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19 e dal calo della domanda di materiale riciclato.

Con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sostiene le società di gestione degli impianti di riciclo di rifiuti in alluminio, aventi codice CER 150104, che abbiano registrato una riduzione dei ricavi.

Le società possono presentare domanda di contributo fino al 20% della riduzione dei ricavi del 2020 rispetto ai ricavi del 2019, fino a un massimo di 200.000 euro.

Le domande possono essere presentate solo su https://ricicloalluminio.invitalia.it, dalle ore 16 del 30 marzo fino alle 16 del 2 maggio 2022.

Licenziamento in tronco per il medico che molesta la paziente

1 apr 2022 La Corte di Cassazione con sent. 9931/2022 ha riconosciuto legittimo il licenziamento in tronco irrogato dall’Azienda Ospedaliera al medico psichiatra che, violando gli obblighi deontologici, ha intrattenuto con una paziente un rapporto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale, dando così luogo ad una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto lavorativo.

La Corte di appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento in tronco irrogato dall’Azienda Ospedaliera al medico psichiatra, il quale aveva intrattenuto con una paziente un rapporto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale.
La Corte, in particolare, ritenuta provata la condotta anche con riguardo al contenuto erotico delle comunicazioni intercorse, e condivisa la valutazione di gravità già espressa dal giudice di primo grado; aveva escluso che la condotta contestata potesse qualificarsi come meno grave ipotesi di molestie personali anche a carattere sessuale, a cui applicare la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi (art. 8, co. 8, lett. M) del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il medico, sostenendo che, viceversa, dovesse ritenersi applicabile al caso di specie proprio la norma che prevede la sanzione conservativa e non quella concretamente applicata, espulsiva, che consente di irrogare il licenziamento in tutti i casi di atti e comportamenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi e di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 8, co. 11, punto 2, lett. F).

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, facendo proprie le valutazioni operate dalla Corte d’Appello e ritenendo sussistente, nella specie, una radicale violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, violazione tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale.
Tanto premesso, la Suprema Corte, ha ritenuto, in particolare, condivisibile la conclusione secondo cui la fattispecie in questione non rientri nel campo d’applicazione della norma che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale, e debba essere, invece, ricondotta ai comportamenti che, per la loro gravità, sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.
Dalla stessa Corte è stato, inoltre, ribadito il consolidato principio, pertinente al caso in esame, secondo il quale, in materia di licenziamenti disciplinari, qualora un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia previsto dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice può discostarsi da tale previsione se accerta che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.