Nuova copertura infortuni per i Dirigenti – Aziende Alberghiere

Siglato il 25/2/2022, tra FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione pastore per i dirigenti di aziende alberghiere.

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’art. 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 30 luglio 2021, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
Le parti con il suddetto accordo convengono che:
1. La nuova copertura “infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1° gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato, e si aggiunge al contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore”.
3. Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l’avvio della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00.
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 29 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni.
5. Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano rinnovato, anteriormente alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18, co 6 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1° gennaio 2023.
6. La copertura assicurativa si rivolge ai soli dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli 80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi per il caso di morte e invalidità permanente, a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
    1. in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 750,000,00;
   2. in caso di invalidità permanente totale, una somma corrispondente a sei volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 900.000,00;
   3. in caso di invalidità permanente parziale, un importo calcolato sulla somma assicurata di cui al precedente punto 2) in proporzione al grado di Invalidità Permanente, determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DP 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le somme massime assicurate tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore sono calcolate su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00, pertanto i datori di lavoro non dovranno sostenere oneri aggiuntivi per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18, co 6 del CCNL, se non nel caso in cui le retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale. In tale ipotesi, sarà cura delle imprese attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti, che garantisca le relative differenze rispetto all’indennizzo previsto dalla polizza collettiva contrattuale.

Le regole per le cooperative di lavoratori di aziende trasferite dai titolari

Pubblicato nella G.U. 4 aprile 2022, n. 79 il decreto 17 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi, in attuazione dell’art. 23, co. 3-quater, D.L. n. 83/2012.

I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.
I finanziamenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 4 gennaio 2021, fatta salva l’applicazione delle seguenti condizioni:
a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di tre anni;
b) importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
Le società cooperative beneficiarie dell’intervento rispettano la condizione di prevalenza (art. 2513, c.c.), a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dal 4 aprile 2022.

Condizioni di lavoro: recepimento prescrizioni minime UE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo del Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, disciplinando una serie di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro. Di seguito il contenuto delle principali disposizioni.

PERIODO DI PROVA

Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a set mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata del l’assenza.
Per le pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

CUMULABILITÀ DEGLI IMPIEGHI

Fatto salvo l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:
– un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
– la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
– il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà.
I principi su enunciati si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici.
Le suddette disposizioni non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

ORARIO DI LAVORO E COLLOCAZIONE TEMPORALE

Qualora con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro non sia predeterminato l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
– il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati;
– il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull’incarico o la prestazione da eseguire con ragionevole periodo di preavviso.
Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni precedenti, ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:
– del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.
Qualora, nell’ambito dei rapporti di lavoro il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell’attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50 per cento del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.
Le suddette disposizioni:
– non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca;
– si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE E DIRITTO DI PRECEDENZA

Ferme restando le disposizioni più favorevoli già previste dalla legislazione vigente, il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.
Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.
Il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà ai datore di lavoro o al committente entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. II diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Entro 1 mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente deve fornire risposta scritta motivata.
Le sudette disposizioni non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
Il suddetto obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni riguardanti la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Bonus acqua potabile: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 01 aprile 2022, n. 17).

L’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
– ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Detto questo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Chiarimenti sulle novità fiscali della legge di Bilancio 2022

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 01 aprile 2022, n. 9/E, ha fornito chiarimenti, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022, sul nuovo bonus affitto giovani, sulla proroga delle agevolazioni per la casa, sulla stabilizzazione del limite per le compensazioni.

Bonus affitto per gli under 31
Per i giovani che prendono in affitto un appartamento, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

Bonus casa
La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

Bonus “rientro dei cervelli” allargato
Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a  otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

Limite crediti compensabili
Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. In considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.