Attività sportive dilettantistiche: regime agevolato

Definiti i requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate – risposta 13 aprile 2022, n. 190)

L’art. 67, co. 1, lett. m), del tuir, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati «nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.
A tali compensi si applica il regime agevolativo recato dall’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR ai sensi del quale «Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro».
In applicazione delle predette disposizioni, sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23 per cento, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ai sensi del succitato articolo 25, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sulle somme che eccedono, invece, i 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
Con l’espressione « esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento ” i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”.
La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
In altri termini, il regime di favore trova applicazione anche nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Ciò comporta che l’intervento normativo ha ampliato non solo il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ma anche quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.
Alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”.
In base a quanto sinora esposto, nel caso di una società iscritta al Registro delle società sportive, che le somme che la Società corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1, dell’articolo 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione italiana pallavolo.

Edilizia Viterbo: erogazione E.V.R. Anno 2022

 

Le Parti territoriali dell’Edilizia Industria Viterbo si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri di riferimento in merito all’erogazione dell’Elemento Variabile della retribuzione

Le parti hanno attuato la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti ed alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Viterbo e provincia, raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e tutti e quattro gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Pertanto, per l’anno 2022, l’importo di E.V.R. erogabile sul territorio di Viterbo e provincia sulla base dei dati verificati, in applicazione a quanto previsto dal CCNL e dal CCPL, è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014 (come da tabella A e B di seguito riportate)

TABELLA A OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

Operaio

Operaio

Operaio

Operaio

Comune Qualificato Specializzato IV Livello
EVR (4%) Euro 0,19 Euro 0,22 Euro 0,25 Euro 0,26

Per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente ed il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

TABELLA B – IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

 

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

EVR (4%) Euro32,61 Euro38,16 Euro42,40 Euro45,66 Euro48,92 Euro58,71 Euro65,23

Per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi. Gli importi di E.V.R. riportati nelle tabelle A e B, erogabili a livello provinciale, saranno erogati dalle aziende, solo se dovuti, previa verifica dei parametri a livello aziendale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 38 CCNL e dal CCPL 27/06/2016.
Ogni impresa procederà pertanto alla verifica e calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. Ore denunciate alla Cassa Edile. Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
2. Volume affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
L’impresa confronterà i dati relativi ai due parametri come sopra individuati prendendo a riferimento il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti parametri con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale come riportata nelle tabelle A e B che precedono.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato ferma restando l’attivazione della procedura relativa all’autodichiarazione di seguito descritta.
Qualora solo uno dei parametri risulti negativo, l’EVR sarà erogato nella misura ridotta, i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono fermo restando l’attivazione della procedura relativa all’autodichiarazione di seguito illustrata.
Se dalla valutazione a livello aziendale risultino uno o entrambi gli indicatori negativi, l’impresa è obbligata a trasmettere un’autodichiarazione e contenente gli specifici indirizzi di posta elettronica cui inviare l’autodichiarazione stessa, alla RSA/RSU, ove presenti, alla Cassa Edile Viterbo, all’ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, alla Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione l’ ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, attiverà un confronto con le parti volto alla verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa e la documentazione afferente le ore denunciate in Cassa Edile. Accertata la correttezza dei presupposti previsti per il riconoscimento della riduzione dell’EVR, l’impresa sarà tenuta a corrisponderlo ai dipendenti nella misura ridotta i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono.
Il rifiuto da parte dell’impresa ad attivare il confronto, comporterà l’obbligo all’erogazione dell’EVR nella misura fissata a livello provinciale (tabelle A e B che precedono).

TABELLA C OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

Operaio

Operaio

Operaio

Operaio

Comune Qualificato Specializzato IV Livello
EVR Euro 0,12 Euro 0,14 Euro 0,16 Euro 0,17

TABELLA D IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

EVR Euro21,20 Euro24,80 Euro27,56 Euro29,68 Euro31,80 Euro38,16 Euro42,40

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4% stabilita a livello provinciale i cui importi sono riportati nelle tabelle A e B che precedono. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.
Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’E.V.R. spettante per i mesi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Si ricorda che l’E.V.R. erogato, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge. Non avrà, inoltre, alcuna incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è convenuto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.

Firmato accordo sulla costituzione delle RSU nella pubblica amministrazione

Siglato il 12 aprile 2022 l’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il testo contrattuale riordina, in via sistematica, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, successivamente, sono stati definiti a modifica o integrazione del testo negoziale originale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro, riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per omessa vigilanza

L’omessa adozione delle idonee misure protettive e l’insufficiente controllo e vigilanza circa l’uso delle stesse da parte del dipendente costituisce inadempimento agli obblighi protettivi del datore e pone in capo a questi in via esclusiva la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (Cassazione, Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227).

La Corte d’appello territoriale ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro nei confronti della società datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di una somma prevista a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno.
Nello specifico, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di vigilanza dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal lavoratore, di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo lavoratore); avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni operate dalla Corte territoriale, secondo la quale, nonostante la sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), risultava accertata la responsabilità del datore di lavoro, in quanto questi non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi; risultava, altresì,essere stata accertata la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa l’ impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello.
Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull’adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.

La Corte, inoltre, pronunciandosi su ulteriore motivo di ricorso, col quale la società aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel determinare discrezionalmente l’entità del danno, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, sia ammessa la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni raggiunte nel giudizio di secondo grado, secondo cui la lesione del diritto alla salute, nel caso in questione, ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, potendosi dunque ritenere ravvisabile in capo al lavoratore una elevata personalizzazione, in quanto lo stesso aveva subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato.

Chiarimenti sull’ordinamento contabile degli ETS

A seguito dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 5 aprile 2022, n. 5941, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative in ordine all’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, sia con riguardo alle ODV e alle APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2 del Codice.

Per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. Per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, co. 5, lett. c) D.M. n. 106/2020). Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello recato dal già citato D.M. n. 39/2020. Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno, si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), in coerenza con l’orientamento espresso nella ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale. Sovviene al riguardo prevalentemente l’esigenza di non gravare l’ente di un sovraccarico di oneri amministrativi – sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneità del fine informativo – che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS.
Per le medesime motivazioni, gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell’iscrizione al RUNTS, qualora la relativa costituzione avvenga nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi è necessità di ricorrere alla deroga qualora l’ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.
Il profilo temporale viene altresì in rilievo nel caso degli ETS il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare (come ad esempio avviene per gli enti il cui esercizio decorre dal 1° settembre): orbene, alla luce del dettato dell’articolo 3 del D.M. n. 39/2020, in tema di efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nell’esempio sopra riportato, l’ETS deve predisporre il primo bilancio conforme alla modulistica al 31 agosto 2021, poiché l’inizio del proprio esercizio (1°settembre 2020) è successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020, avvenuta, come già ricordato, in data 18 aprile 2020.
L’avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post – trasmigrazione riguardanti le ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri di settore è destinato ad impattare sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.
Il richiamato principio di trasparenza sorregge altresì il deposito dei bilanci delle ONLUS che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo la procedura declinata nell’articolo 34 del D.M. n. 106/2020. Pertanto, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio) il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell’ente entro 90 giorni dall’iscrizione.
Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Codice: in questo caso, si deve considerare già cogente l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS ( o, in alternativa, qualora l’ETS non disponga di un proprio sito internet, su quello della rete associativa cui esso aderisce, secondo quanto previsto dal § 7 del D.M. n. 75 del 4 luglio 2019) entro la prescritta data del 30 giugno 2022. Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella nota di questa Direzione n. 11029 del 3 agosto 2021.