Detrazione eliminazione barriere architettoniche da imprese

Forniti chiarimenti in materia di detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese (Agenzia delle entrate – Risposta 06 settembre 2022. n. 444).

L’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi ” trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119- ter.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nel caso di specie, la società istante riferisce di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura, concessi in locazione e prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, sollevando dubbi interpretativi in merito ai requisiti soggettivo e oggettivo previsti ai fini della nuova detrazione 75%.
L’istante, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, l’Agenzia precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Quota EBNA 2022 nell’artigianato toscano

Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella per il calcolo del versamento del contributo mensile EBNA.

Confermato dalla delibera dell’EBNA del 28/7/2022 quanto già previsto in relazione alla nuova quota EBNA, rimodulata dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021. Restano ad oggi escluse dall’aumento della quota fissa EBNA le aziende artigiane che applicano il CCNL artigiano relativo all’Area Servizi (Acconciatori, Estetisti, Pulizie, ecc.).
Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, in vigore dall’1/8/2022, fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda.

Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00)
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022) fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 15,65 (€.3,65 +€ 2,00 + €10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00)
Applicano un CCNL NON artigiano fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00)

Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00)
CCNL artigiano applicato:
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022)
fisso (€ 30,65) imponibile mensile di € 17,64 (€ 5,64+ € 2,00 + € 10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 14,42) imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00)
Aziende di Sistema a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%)
b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%)
a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00)
b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00)

Congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza: chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito prime indcazioni sulle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza (Nota INL 6 settembre 2022, n. 9550).

 

Relativamente al congedo di paternità obbligatorio, l’Inl ha ribadito che:
– spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
– è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
– non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
– è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
– si applica anche al padre adottivo o affidatario;
– può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
– è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo;
– dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
– è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Vige, poi, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail devono essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
In particolare, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Rstano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.
In merito ai permessi 104, viene superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in parola, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.

Proroga mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

Grazie allo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della proroga (Messaggio 06 settembre 2022, n. 3295).

Al fine di completare i piani di recupero occupazionale sono stati stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare:
– ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. (art. 44, co. 11- bis, D.Lgs. n. 148 del 2015);
– la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 53-ter, D.L. n. 50 del 2017);
Al riguardo l’Inps ha precisato che possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 con il quale ha ripartito le risorse finanziarie tra le Regioni:

Regione

Risorse

Lazio € 19.797.385,44
Campania € 12.018.707,24
Molise € 6.961.085,54
Abruzzo € 3.395.651,48
Puglia € 848.912,87
Sardegna € 10.186.954,45
Umbria € 2.546.738,61
Sicilia € 4.244.564,36
Totale € 60.000.000,00

Dichiarazione IVA emendabile

Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554).

Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.

Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.