Assunzioni di dipendenti da aziende in crisi: istruzioni per l’esonero contributivo

L’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale e di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese (Inps – Circolare 7 settembre 2022, n. 99).

L’agevolazione consiste nell’esonero totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa, ed ha lo scopo di incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Ambito soggettivo

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio non si nei confronti della pubblica Amministrazione.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura istituita presso il MISE per la gestione di crisi d’impresa. In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
– lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
– lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Non rientra, fra le tipologie incentivate:
– l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
– l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
– l’instaurazione di prestazioni di lavoro occasionali;
– l’assunzione con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
– il rapporto di lavoro domestico.
L’esonero contributivo è applicabile, invece, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero

L’incentivo è costituito all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo al Fondo di garanzia; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS; il contributo ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige; il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Procedura di richiesta dell’esonero

L’esonero spetta nei limiti delle risorse stanziate (2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025). Pertanto, l’Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione ai servizi online, dovrà inoltrare domanda all’Inps utilizzando l’apposito modulo “ES119”, fornendo le seguenti informazioni:
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell’agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza on-line “ES119”, indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

Una volta presentata l’istanza, l’esonero deve essere autorizzato dall’Inps. La comunicazione di autorizzazione, con l’indicazione dell’importo spettante, è indicata in calce al modulo di istanza on-line “ES119”.

Per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle vigenti norme, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, inoltre, verrà autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.
L’incremento del 5% sarà effettuato nei limiti del massimale di esonero autorizzabile pari a 6.000 euro annui e solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo oggetto di agevolazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Al riguardo, l’Inps ha precisato che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato – e appositamente aumentato del 5% – mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, considerato che il fine dell’incentivo consiste nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi, sia in forza di nuove assunzioni che mediante operazioni di trasferimento di rami di azienda, devono essere osservati i seguenti principi generali:
– l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
– l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Di contro, l’esonero può essere riconosciuto:
– anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

La norma agevolativa prevede espressamente che l’esonero possa essere riconosciuto in caso di assunzione di un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la struttura del MISE. Pertanto, l’esonero deve ritenersi applicabile anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, infine, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.

INAIL: precisazioni sulla sospensione dei versamenti premi per le federazioni sportive

L’Inail ha fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Nota 6 settembre 2022, n. 8159).

L’Inail, con la circolare 27 luglio 2022 n. 30, ha fornito indicazioni operative relative alla sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al fine di consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
Dal 1° ottobre prossimo, tali adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”: – 999256 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Gas metano: iva al 5% anche per gli oneri accessori

La somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, sconta l’aliquota agevolata del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori (Agenzia Entrate – risoluzione 06 settembre 2022 n. 47).

L’art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021 (“decreto Taglia bollette”), deroga temporaneamente a quanto stabilito dal decreto Iva e al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

La norma in commento va letta congiuntamente con il successivo co. 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Nella medesima direzione va anche l’art. 1-quater, D.L. n. 50/2022, stabilendo:
– al comma 3 che “Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022;
– al comma 5 che «Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.

Pertanto, poiché la normativa temporanea emergenziale, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

Contributi artigiani: esclusi dalla base imponibile gli utili dei soci di capitale

7 set 2022 Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, inclusi tra i redditi di capitale (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25341).

La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito con il quale veniva richiesto ad un lavoratore il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali lo stesso rivestiva esclusivamente il ruolo di socio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, postulando la tesi secondo cui nella base imponibile, ai fini dell’individuazione della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e della prestazione pensionistica adeguata, si debbano comprendere tutti i redditi di impresa, a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali.

I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento secondo cui, poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il TUIR, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi devono ritenersi esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS.

Edilizia Industria Arezzo: rinnovato il CIPL

Firmato il 28 luglio 2022, tra ANCE Arezzo – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo e FENEAL-UIL Siena Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Arezzo, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Arezzo, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022.

Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, previa trasmissione dell’apposita autodichiarazione, l’EVR non sarà erogato.
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR maturato nel mese di luglio 2022 potrà essere erogato con le spettanze retributive del mese di agosto 2022.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) A LIVELLO TERRITORIALE – IMPORTI DA EROGARE MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria – 3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego – 1° livello 32,61

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) – IMPORTI DA EROGARE MISURA RIDOTTA AL 2,6%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria – 3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

Indennità di chiamata
Al dipendente che effettui interventi su richiesta dell’Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, per sopperire ad esigenze non prevedibili e/o non programmate per lo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione spettante contrattualmente, un’indennità giornaliera lorda onnicompresiva pari a euro 15.
Tale periodo di lavoro non deve considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore contrattate aziendalmente.

Indennità di mensa
All’art. 7 del Contratto Integrativo provinciale 21 novembre 2016 sono apportati i seguenti aggiornamenti:
– incremento dell’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai da euro 0,61 ad euro 0,63 orari.

Norma premiale per le imprese
 Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell’anno superiore alle 150 ore (comprensive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla Cassa Edile da almeno quattro anni senza interruzioni precedenti al periodo rimborsato, avranno diritto, al termine dell’anno edile, ad un rimborso della contribuzione Cassa Edile secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:

– da 4 a 9 anni – aliquota 0,20
– da 10 a 15 anni – aliquota 0,50
– da 16 a 25 anni – aliquota 0,80
– oltre 25 anni – aliquota 1,20

Il rimborso avrà decorrenza dall’anno Cassa Edile 2021/2022.

Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2022 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.