Area Metalmeccanica – Artigianato: una Tantum a luglio

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica spetta, con la busta paga del mese di luglio 2022, la seconda e ultima tranche di una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L’importo “Una Tantum” è stato  erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro già erogato con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro che sarà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Chiarimenti del Fisco sul bonus carburante

Ambito soggettivo e oggettivo, modalità di applicazione ed erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E)

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburani  è stato previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. (art. 2, decreto-legge n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Il buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del tuir, pertanto, i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

INPS: pubblicato il nuovo portale Patronati

Pubblicato il nuovo Portale Patronati, per il quale è stato previsto un periodo di “anteprima” che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.

Le novità principali del nuovo Portale Patronati, rispetto alla versione attuale in corso di dismissione, vertono sui seguenti aspetti e funzionalità: l’Home Page personalizzabile, suddivisa nelle seguenti sezioni autonome:
– I tuoi strumenti: strumenti di lavoro memorizzabili tra i preferiti da ogni singolo operatore di Patronato e raggiungibili direttamente dalla home page;
– I servizi utilizzati di recente: un elenco degli ultimi servizi utilizzati dall’operatore di Patronato;
– Le categorie di servizi: le categorie di servizi più utilizzate in generale dai Patronati;
– la sezione dei Servizi completamente rivista in funzione di una riorganizzazione della loro suddivisione per categorie e tematiche;
– l’architettura informativa dei servizi revisionata per creare famiglie di servizi associate a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire; un motore di ricerca semantico interno, per fornire un filtro rapido di ricerca dei servizi, senza dovere necessariamente navigare all’interno delle categorie di appartenenza;
– una nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati, per presentare i contenuti del portale www.inps.it in evidenza edi loro interesse, oltre a comunicazioni interne che riguardano soltanto gli operatori di Patronato;
– un sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni degli stessi, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.
Per consentire agli operatori di Patronato un passaggio graduale, successivamente all’attivazione della nuova interfaccia, l’attuale versione in linea del Portale Patronati resterà momentaneamente disponibile (messaggio del 14 luglio 2022, n. 2822).

Superbonus: chiarimenti su portico e pertinenze

Forniti, in materia di Superbonus, chiarimenti in relazione agli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale e sui limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato (Agenzia delle entrate – Risposta 13 luglio 2022, n. 375).

La contribuente è comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell’unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
Nella medesima area cortiliva insiste, inoltre, un fabbricato separato con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio.
Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia.
L’Istante chiede:
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata;
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato nonché il periodo di fruizione dell’agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
Per i predetti interventi antisismici, l’Istante potrà calcolare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla norma, con due distinti limiti di spesa. In particolare:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata;
– per l’intervento antisismico nell’ambito della parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell’altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito concernente i termini di vigenza dell’agevolazione con riferimento all’esecuzione delle opere antisismiche sul fabbricato separato composto dalle due pertinenze, l’Agenzia rileva che, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025». La disposizione si applica anche agli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio», intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
Il Fisco ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Incluso nel reddito di lavoro dipendente il contributo derivante dai buoni pasto 2020 non erogati

Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell’art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell’anno 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.

Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir.