CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni

CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni

Firmato un accordo con gli aumenti retributivi per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

Le parti hanno condiviso i seguenti aumenti retributivi contenuti nelle seguenti tabelle e le relative decorrenze.

Aumenti contrattuali 2022

Livello

Scala parametrale aumenti

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

A 1 S 193 53,11 e 38,20 e 91,31 e
A 1 170 46,78 6 33,66 € 80,44 €
A 2 149 41,00 € 29,50 € 70,50 €
A 3 128 35,22 6′ 25,34 6 60,56 €
A 4 113 31,09 6 22,37 6 53,46 €
B 1 188 51,73 6 37,22 6 88,95 €
B 2 126 34,67 6 24,95 6 59,62 €
B 3 S 118 32,47 6 23,36 6 55,83 €
B 3 112 30,82 6 22,17 6 52,99 €
B 4 100 27,52 6 19,80 6 47,32 €

Nuovi tabellari retributivi 2022

Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

A 1 S 1.833,60 6 1.871,80 6
A 1 1,677,42 6 1.711,08 6
A 2 1.536,16 6 1.565,66 6
A 3 1.384,74 6 1,410,08 6
A 4 1.284,90 6 1.307,27 6
B 1 1.800,05 6 1.837,276
B 2 1.376,11 6 1.401,06 6
B 3 S 1.316,93 6 1,340,29 6
B 3 1.278,55 6 1.300,72 6
B 4 1.192,65 6 1,212,45 6

 

Aumenti contrattuali 2022

Livello

Scala parametrale

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

200 77,71 e 47,12 6 124,83 €
184 71,49 6 43,35 6 114,84 €
3° A 169 65,66 6 39,82 6 105,48 €
3° B 157 61,00 6 37,00 6 98,00 €
133 51,68 6 31,32 6 83,00 €
119 46,24 6 28,03 6 74,276
100 38,85 6 23,57 6 62,42 €

Nuovi tabellari retributivi 2022

Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

2.056,43 6 2.103,55 6
1.935,17 6 1.978,526
3° A 1.822,19 6 1.862,01 e
3° B 1.730,31 e 1.767,31 €
1.538,746 1.570,06 6
1.425,16 6 1,453,19 6
1.279,86 6 1.303,43 €

Una Tantum per i lavoratori Edili di Ascoli Piceno

Firmato il 13/9/2022, tra ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e FILCA-CISL Ascoli Piceno e Fermo, FILLEA-CGIL Ascoli Piceno e Fermo, FENEAL-UIL Ascoli Piceno e Fermo, l’accordo per l’erogazione della una tantum per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Ascoli Piceno

Le parti in considerazione del positivo andamento del settore, hanno convenuto sull’erogazione di un importo a titolo di UNA TANTUM con le seguenti modalità:

L’importo individualmente spettante sarà correlato al livello di inquadramento e alla qualifica secondo la seguente tabella e ridotto in misura direttamente proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Impiegati

 

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

1.a CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV.) 1.720.71 206,49
1.a CAT. (6° LIV.) 1.548.63 185,85
2.a CAT. (5° LIV.) 1.290.52 154,66
ASS. TECNICI (4° LIV.) 1.204.51 144,54
3.a CAT. (3° LIV.) 1.118.46 134,22
4.a CAT. (2° LIV.) 1.006.62 120,78
1.a CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV.) 860.36 103,23

 

Operai

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

OPERAIO COMUNE 4,87 103,18
OPERAIO QUALIFICATO 5,82 120,82
OPERAIO SPECIALIZZATO 6,47 134,32
OPERAIO IV LIVELLO 6,96 144,49

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali di legge e omnicomprensivi di ogni ed eventuale propria incidenza e pertanto non avranno Incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere nè sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c. 2 co., escluderne espressamente l’imputazione.

L’UNA TANTUM verrà corrisposta a lutti i lavoratori, purché in forza alla data del presente accordo e dalla data del 30 settembre 2021, unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2022

Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari

Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.

Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.

Iva: acquisti beni/servizi da dipendenti italiani di Organismi internazionali

Forniti chiarimenti sulla non imponibilità di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia (Agenzia delle entrate – Risposta 05 ottobre 2022, n. 495).

Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede. In Italia, tale norma è trasposta nell’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato. Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.
Il suddetto certificato di esenzione è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Come si evince dal complesso della normativa comunitaria sopra riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021).
Nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia osserva come il contribuente istante abbia chiesto di fruire della agevolazione de qua in quanto dipendente di un Organismo internazionale con sede nella UE ed al quale l’Italia ha aderito sin dal principio della sua istituzione, ratificandone lo Statuto e dandovi, altresì, esecuzione.
Ciò posto, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall’Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l’Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell’Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell’Allegato II.
Tale documento, infatti, funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
Nel caso di specie, l’Agenzia conferma che il certificato di cui è in possesso l’Istante, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel citato allegato II del Regolamento unionale, ivi espressamente richiamato, e appare dunque idoneo ad attribuire il diritto a fruire del beneficio fiscale in esame.

Iva al 10% per le opere di messa in sicurezza

Gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell’aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. L’agevolazione spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2022 n. 490).

Le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalle previsioni agevolative di cui ai numeri da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA.
Per quanto riguarda più nello specifico l’individuazione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale” in merito alla nozione di ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964  e, dunque, fruire dell’aliquota nella misura del 10%.
Avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire se le attività di messa in sicurezza possano rientrare nell’ambito applicativo dell’aliquota del 10% di cui ai nn. da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
In merito agli interventi di “messa in sicurezza operativa”, l’art. 240, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 individua tale tipologia di attività come ” l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”.
Qualora gli interventi oggetto dell’istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell’aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l’IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 127 sexies), della Tabella A), Parte Terza del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che si tratti di ” beni, escluse materie prime e semilavorate , forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.