CCNL Scuole private Fiinsei – Confal: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Sottoscritto il CCNLper la  scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Importo

Divisore

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Covid-19: trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese

Il Fisco ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 ottobre 2022, n. 516)

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (art. 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 –  Decreto Ristori – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19).
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso oggetto d’interpello, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall’articolo 2 (“Finalità”), dell’allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari».
Inoltre, all’articolo 3 (“Beneficiari”) oltre ai requisiti da rispettare per l’ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa ».
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10 bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall’Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Accise: approvato un nuovo DL Accise

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 19 ottobre 2022 n. 99, ha reso noto l’approvazione di un nuovo Decreto Legge sulle accise.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:

– la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);

– l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;

– la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Superamento del comporto: legittimità del licenziamento

Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).

Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.

Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.

Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

Buono fiere: termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso

Con il decreto 18 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico sono individuati i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre 2022.
L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis  del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo comunicato prima dell’apertura dello sportello, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche sulla base del modello fac-simile.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.