Disciplina fiscale dei trust: nuovi chiarimenti dal Fisco

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza (Agenzia delle entrate – Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E).

La circolare in oggetto n. 34/E del 2022 fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 in tema di imposizione diretta.
In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi – ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati” – allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il suddetto decreto detta indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
– l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari;
– una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Pertanto, in tema di imposte dirette vengono forniti chiarimenti sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente.
Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, si registra un orientamento della Corte di Cassazione, che dopo una lunga evoluzione si può ritenere allo stato attuale consolidato. In base a detto orientamento, la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari.
Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Con riferimento alle imposte indirette, quindi, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.
Viene dato spazio anche a chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia.
Infine, la circolare esamina la disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge n. 112/2016 (cosiddetta “Legge Dopo di Noi”).

Servizi digitali: al via le domande per il credito di imposta

Le domande possono essere presentate dal 20 ottobre 2022 (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 20 ottobre 2022)

Dal 20 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 21 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, misura istituita dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e prorogata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portaleimpresainungiorno.gov.it
Per l’assistenza nelle modalità di accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help Desk al numero 06 64892717 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicatacredito.digitale@governo.it.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata di questo sito oppure l’apposita pagina del portale impresainungiorno.gov.it.

Per l’assegno di invalidità rileva il solo reddito personale

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento dell’ assegno di invalidità civile, anche dopo l’ entrata in vigore della I. n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 14 ottobre 2022, n. 30250.

La Corte d’Appello territoriale riconosceva alla richiedente il possesso del requisito sanitario per beneficiare dell’assegno di invalidità dalla data della revoca, ma dichiarava il diritto alla prestazione con decorrenza solo dalla data di entrata in vigore dell’art. 10 co. 5, D.L. 76/2013, convertito in legge 99 del 2013, e ciò in ragione della rilevanza del reddito personale, con esclusione di quello familiare, solo per effetto di tale legge sopravvenuta al procedimento amministrativo, in quanto la ricorrente aveva reddito personale utile mentre il reddito familiare superava il limite di legge.

Il ricorso proposto per la cassazione di tale decisione dall’assistita è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ricordato che, in tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della I. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.
Il Collegio ha ritenuto, peraltro, parimenti fondato il ricorso incidentale proposto dall’INPS, con il quale la sentenza impugnata veniva censurata per avere essa attribuito la prestazione pur in assenza di prova del requisito dell’ inoccupazione.

I Giudici di legittimità hanno, difatti, precisato che, in materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, però, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi, qualora il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine all’esistenza del requisito economico;

viceversa, nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, come avvenuto nel caso in esame, la carenza del requisito economico è deducibile anche per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione, espressa o implicita, in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Inps: richiesta per l’applicazione di maggiore IRPEF e/o rinuncia alle detrazioni d’imposta

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS – Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

Reddito di cittadinanza e cumulabilità dei contributi affitto erogati dai Comuni

L’Inps, con messaggio del 19 ottobre 2022, n. 3782, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Al fine di consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
– nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze:
– i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
Inoltre, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.
I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:
– via PEC allegando le liste di beneficiari;
– e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;
come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato), devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.
Dopo il parere rilasciato dal Ministero del lavoro, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, devono essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01.
Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).
Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’Isituto previdenziale provvede a operare le dovute compensazioni.