Giornalisti nell’emittenza radiotelevisiva locale: firmato il nuovo CCNL

Firmato, il 16 novembre 2022, da Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo con la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il rinnovo del CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale.

L’accordo, che avrà validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, si applica anche alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
L’aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti di 50 euro lorde mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e di ulteriori 50 euro lorde mensili dal 1° marzo 2024;

 

QUALIFICHE

Minimi di stipendio(da maggio 2018)

Minimi di stipendio(da marzo 2023)

Minimi di stipendio(da marzo 2024)

Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.015,55 2.065,55 2.115,55
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.585,13 1.635,13 1.685,13
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.420,58 1.470,58 1.520,58

Il CCNL, inoltre, reca in allegato anche il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, che avrà ugualmente validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisiva locale per i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), prevede che qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non possa essere inferiore a Euro 3.600,00 (anziché ad Euro 3.000,00 come in precedenza previsto).

CFP bar, piscine e ristoranti: pronti modello e istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 novembre 2022 n. 423342 ha fornito il modello e le istruzioni operative per l’invio telematico, dal 22 novembre al 6 dicembre, delle domande per accedere all’ulteriore aiuto messo in campo per supportare i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie dagli effetti della pandemia da Covid-19.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, co. 2-bis, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti;
– l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza contiene altresì:
– le dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
– il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022 e nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Al termine del periodo di presentazione (22 novembre – 06 dicembre) l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, assegnando il 70% delle predette risorse, in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Agente sportivo: trattamento fiscale dei compensi

L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi (Agenzia delle entrate – Risoluzione 21 novembre 2022, n. 69/E)

L’Associazione Istante chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che gli stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, in base al quale sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.
Detti redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste dall’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nella particolare ipotesi in cui l’ attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.
In detta ipotesi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. Conseguentemente, in detta ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

FONDO EST: per l’anno 2023 cambiano le modalità di pagamento

Il Fondo Est, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, con comunicato dell’11/11/2022, informa della possibilità di modificare le modalità di pagamento per l’anno 2023

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, informa che a partire dall’11 novembre 2022 e, fino al 29 dicembre 2022, sarà possibile effettuare il cambio della modalità di pagamento (annuale anticipato o mensile posticipato) per le adempienze contributive relative all’anno 2023.

L’utente all’interno dell’area riservata, nella barra del menù, troverà l’apposita voce “Cambio modalità di pagamento”, che consentirà di effettuare la modifica indicata.

Nel caso in cui non fosse esplicitata alcuna preferenza per l’anno 2023, sarà considerata valida la stessa modalità di pagamento adottata per l’anno in corso.

Si ricorda che, come stabilito dal Regolamento del Fondo, le aziende che scelgono la modalità di versamento annuale anticipato devono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o carta di credito, dopo aver provveduto al caricamento della lista dei dipendenti mediante apposito file in formato Xml.

Versamenti annuali effettuati a mezzo F24 potranno non essere riconciliati in tempi utili, con conseguente assenza di copertura assicurativa per i dipendenti.

Approvato il DDL Bilancio 2023

Approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (PCM, comunicato 22 novembre 2022, n. 5).

Per le famiglie più fragili viene confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili.
Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.
Previste agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.
Relativamente alle pensioni, è confermata lopzione donna e rivisitata l’Ape sociale”; inoltre, viene attuata l’indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.
Dal 1° gennaio 2023, infine, alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Altresì si decade nell’ipotesi in cui si rifiuti la prima offerta congrua.