CCNL Grafica Editoria – Industria: proroga dell’iscrizione al “Fondo Salute Sempre”

Prorogata l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2023

Con l’accordo di proroga siglato in data 26 ottobre 2022 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2023, tra Assografici, Aie, Anes con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-UiI, è stata estesa fino al 31 dicembre del medesimo anno, l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre”, in favore del personale impiegato a tempo indeterminato dalle aziende grafiche ed affini, nonché dalle aziende editoriali, anche multimediali, purché tale personale non benefici già di altre forme di assistenza sanitaria.

A tal proposito, le Parti Sociali si sono pronunciate in merito asserendo che, il versamento del contributo d’iscrizione, verrà sborsato direttamente dall’azienda in quanto totalmente a suo carico.

Inoltre, qualora talune imprese avessero già in attivo altre forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, ed equipollenti al Fondo Salute Sempre, queste dovranno essere escluse dall’obbligo d’iscrizione al Fondo anzidetto.

Dal 1° gennaio 2023 ricondotta al premio ordinario l’assicurazione di facchini e altre categorie

Pubblicate le istruzioni operative dell’INAIL per l’assicurazione di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi (INAIL; circolare 16 dicembre 2022, n. 45).

L’INAIL ha comunicato la revisione dei premi speciali per l’assicurazione con il passaggio a premio ordinario di alcune categorie di lavoratori e altre misure a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, l’Istituto nella circolare in questione comunica: l’assoggettamento al regime assicurativo ordinario, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; l’attuazione con il premio ordinario dell’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; la revisione delle misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e, infine, l’abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

In materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.

CCNL Giocattoli – Industria: elemento di garanzia retributiva entro gennaio 2023

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell’EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.