Trasformazione delle domande ALAS in NASpI e viceversa

Le indicazioni dell’INPS in materia di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore artistico, erroneamente presentate, in domande rivolte ai lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa. In effetti, nonostante le due prestazioni siano disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari siano tra loro differenti, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. 

La prestazione di disoccupazione NASpI ( articoli da 1 a 14, D.Lgs. n. 22/2015) si rivolge ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L’indennità ALAS (articolo 66, D.L. n. 73/2021), invece, si rivolge ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” e ad altre categorie di lavoratori autonomi a tempo determinato. 

La trasformazione delle due domande l’una nell’altra, comunque, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 dello stesso codice.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite in seguito con apposito separato messaggio. In presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno appunto fornite in seguito.

L’INPS fa presente, inoltre che al momento che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

 

 

 

 

CCNL Calce gesso e fibrocemento, cemento – Industria: novità sull’orario di lavoro

Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Lavoro  Operai Intermedi Impiegati
straordinario diurno 30% 30% 30%
notturno non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30%
straordinario notturno 60% 60% 75%
ordinario festivo 50% 50% 55%
straordinario festivo 60% 60% 75%
straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
ordinario festivo notturno 60% 60% 75%

Lavoro a turni

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

Come si registra un contratto di comodato? Arriva il nuovo modello RAP

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d’uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

CCNL Farmacie-Az. Municipalizzate: Una Tantum a gennaio 2023

 Prevista la seconda tranche dell’Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento

Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell’Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 – 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

Livello Importo
1° livello Q 291,11
1° livello super 281,10
1° livello C 268,53
1°livello + 12 anni 250,00
1° livello + 2 anni 250,00
1° livello 250,00
2° livello 221,82
3° livello 210,58
4° livello 195,81
5° livello 180,35
6° livello 168,42