Bonus mobili: la Legge di bilancio 2023 incrementa la misura della detrazione

Incrementato per il 2023 l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.  1, co. 277, L. n. 197/2022).

Il comma 277 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) incrementa a 8.000 euro l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’anno 2023, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024.

Sulla materia, la Legge di bilancio 2022 ha sostituito integralmente il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (art. 16, co. 2), che disciplina le norme sulla detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, DPR n. 917/2022) sia altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, volto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per il 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021). La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per usufruire della detrazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Sostegno per i familiari dei sanitari morti a causa del Covid: partono le domande

Dal 3 gennaio al via la possibilità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (INAIL, circolare 3 gennaio 2023, n. 1).

L’INAIL rende noto che a decorrere dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le domande per ottenere il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la dotazione
di 15 milioni di euro, a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie. Tra le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio, va segnalato che il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

 

Beneficiari e natura dell’elargizione

 

La speciale elargizione, prevista dall’articolo 22-bis del D.L., n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020, spetta in particolare a: al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza dei superstiti appena citati, ai genitori naturali o adottivi. Per ottenere la il beneficio non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

L’elargizione in oggetto è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e
accolte le istanze da parte dei beneficiari.  Il beneficio corrisposto in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

 

Documentazione da allegare all’istanza

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata: titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate; contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022; documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022. Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”.

CCNL Alimentari – Industria: novità a partire da gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi ed erogazione d’indennità per mancata contrattazione di secondo livello per i lavoratori del settore

Con il mese di gennaio 2023 sono state introdotte importanti novità che interessano tutto il personale impiegato nel settore Alimentare – Industria, come di seguito riportate.

Minimi Retributivi

Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00
6Produzione 1.077,00

 

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogano a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi illustrati nella tabella sottostante.

Livelli Parametri Indennità
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Tali importi, erogati per 12 mensilità, non incidono sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo esser intesi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

CCNL Abbigliamento – Industria: con il nuovo anno importanti novità per il settore

Nuovi minimi retributivi, promozione del Sistema Welfare Moda ed erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva

A decorrere dal mese di gennaio 2023, per il personale impiegato dalle aziende del settore, sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3S 1.719,52
3 1.681,33
2S 1.632,70
2 1.597,13
1 1.296,60

 

Sistema Welfare Moda
Tramite il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda è attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore, un’assicurazione contro la non autosufficienza, cosiddetta LTC. Tale assicurazione è finanziata con un contributo versato dalle aziende per 12 mensilità al predetto Fondo, pari a 2,00 euro mensili per ogni lavoratore nelle stesse tempistiche e modalità del contributo sanitario. Sono fatti salvi accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del CCNL, con i quali viene assicurata a tutto il personale aziendale o ad alcune categorie di lavoratori, una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra. Viene altresì progettato un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli altri comparti della moda, Sistema Welfare Moda che opera insieme ai due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, dedicato all’informazione ed alla promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che esso offre alle aziende ed ai lavoratori; all’implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare anche in convenzione con primarie società specializzate, e a beneficio delle piccole medie industrie del settore e dei loro dipendenti; all’attivazione di nuovi servizi di natura socioassistenziale concordati tra le Parti.
Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente, è stato de finito un contributo Una Tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per ogni addetto in forza a tempo indeterminato.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Al personale impiegato da aziende prive di contrattazione aziendale e non percipienti altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante, viene riconosciuto annualmente, con la retribuzione dei mesi di gennaio, una somma a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 300,00 euro lordi, in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente versato.
Tale ammontare, è omnicomprensivo di tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, potendo inoltre esser proporzionalmente ridotto in dodicesimi considerando come mese intero, anche la frazione di mese superiore a 15 giorni. Viene altresì riproporzionato per il personale impiegato a tempo parziale.
Le imprese in crisi nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione e che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono ricorrere alla sospensione, riduzione o differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale, mediterranea e ravvicinata: in vigore gli aumenti retributivi

A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca

In base all’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale

Livello Minimo
Capo Pesca 1.461,32
Marinaio Polivalente 1.313,83
Marinaio 1.279,80
Giovanotto 1.268,45
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 469,91
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 431,65
Marinaio 48-140 giorni di pesca 422,82
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 419,87
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata

Livello Minimo
Capo Pesca 1.620,15
Marinaio Polivalente 1.484,01
Marinaio 1.427,28
Giovanotto 1.291,14
Mozzo 1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca 511,11
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca 475,79
Marinaio 48-140 giorni di pesca 461,08
Giovanotto 48-140 giorni di pesca 425,76
Mozzo 48-140 giorni di pesca 416,93

Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura

Livello Minimo
Capo Pesca 1.778,98
Marinaio Polivalente 1.642,84
Marinaio 1.586,11
Giovanotto 1.336,52
Mozzo 1.302,49