Plastic tax e sugar tax: postecipato il termine di decorrenza

La Legge di bilancio 2023 fa slittare in avanti i termini di decorrenza dell’efficacia delle imposte sul consumo di manufatti in plastica e di bevande analcoliche edulcorate (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 64).

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) nonchè l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (cosiddette plastic tax e sugar tax).

 

In particolare, la plastic tax riguarda i manufatti in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, nella misura del 10% delle spese da esse sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

La sugar tax è stata invece istituita dall’articolo 1, commi 661-676 della citata Legge di bilancio 2020, nella forma di un’imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche dolcificate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Per entrambe le misure, il termine di decorrenza dell’efficacia era stato inizialmente fissato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti attuativi e poi più volte modificato, arrivando, da ultimo, ad essere indicato nella data del 1° gennaio 2023.

 

La Legge di bilancio 2023 impatta sulle imposte di cui sopra differendone nuovamente il termine di decorrenza dell’efficacia che, infatti, viene postecipato al 1° gennaio 2024

CCNL Trasporto a fune: sottoscritto verbale integrativo

Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno corretto il refuso presente nell’art. 48 “Welfare integrativo” del CCNL 

In data 22 dicembre 2022 Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno sottoscritto un verbale integrativo per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, dopo aver preso atto di un refuso nel testo del CCNL 15 settembre 2022, all’art. 48 “Welfare Integrativo”, concordando quanto segue: 
“- All’art. 48 – Welfare Integrativo – viene confermato il contenuto della lettera c Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, come formulato in occasione del precedente rinnovo di giugno 2019.
– All’art. 48 – Welfare Integrativo – lettera c, viene aggiunto un secondo comma inerente alle ulteriori previsioni concordate nel corso della trattativa per il rinnovo 2022 e contenute nell’Appendice – Ipotesi di accordo nazionale di rinnovo, sottoscritta a Milano il 19 luglio 2022. 
Alla luce di quanto sopra, il secondo comma della lettera C dell’art. 48 testualmente recita: 

2. Con il rinnovo 2022 del CCNL viene introdotto un aumento pari a 100,00 euro annui del valore degli strumenti di welfare erogati a favore di ogni lavoratore, secondo le decorrenze specificate nell’Appendice al presente CCNL. Tale aumento andrà ad aggiungersi ai valori già previsti al comma precedente. Le erogazioni dovranno essere riproporzionate per i lavoratori stagionali o a tempo determinato in base ai mesi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi in ogni anno solare di riferimento. Le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare saranno definite a livello aziendale in base a quanto previsto al comma 1’.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti stabiliscono l’immediata integrazione del testo unico del CCNL diffuso dopo la sottoscrizione del 15 settembre 2022 e si impegnano a dare immediata informazione ai rispettivi iscritti e ad eventuali parti terze interessate”.

Detassazione mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive: imposta sostitutiva al 5%

La Legge di bilancio 2023 prevede dal 1° gennaio 2023 una detassazione delle mance con l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali del 5% (art. 1, co. 58-62, L. 197/2022).

Il co. 58 della disposizione in oggetto qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme dei clienti a favore dei lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità, le cosiddette mance (art. 5, L. n. 287/1991), pagate anche con mezzi di pagamento elettronici (co. 62, L. 197/2022).  

 

Al riguardo, si precisa che il regime di tassazione sostitutiva si applica nei seguenti casi: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (co.62); salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra elencate, salvo che il lavoratore non voglia optare per il regime di tassazione ordinario, rinunciando per iscritto al regime di tassazione separata.

 

Sul caso, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 26512/2021), che aveva classificato come reddito da lavoro dipendente le somme percepite dal dipendente a titolo di liberalità, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito (art. 51, co. 1 del TUIR), assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.  

 

E’ bene precisare che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per calcolarne le deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (co. 59).

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60).

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

CCNL Federcasa: previsti gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo

Previsto 1/3 degli arretrati con lo stipendio del mese di gennaio 2023

Il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa, Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA ha previsto con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021,l’incremento della retribuzione tabellare, a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende, come da tabella allegata.

Livello Importo
Q1 3.240,37
Q2 2.792,39
AS 2.580,20
A1 2.365,54
A2 2.193,81
A3 2.017,79
BS 1.994,30
B1 1.938,97
B2 1.841,08
B3 1.743,73
C1 1.702,28
C2 1.639,53
C3 1.587,79
DS 1.580,83
D1 1.489,91
D2 1.440,03

Le parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021, saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.