La nuova anticipazione ordinaria del TFS/TFR

L’INPS fornisce le prime indicazioni sulla prestazione e le modalità di presentazione delle domande (INPS, messaggio 30 gennaio 2023, n. 430).

L’Istituto ha diffuso le prime informazioni in materia di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

 

Le condizioni dell’anticipazione

 

È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali”, allegato al messaggio in commento e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Peraltro, il Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data. L’articolo 11, comma 2, prevede anche, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS, sia di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

 

La modalità di presentazione delle domande

 

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile. Per i cittadini è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

Enfea: in vigore il nuovo regolamento

L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil, Confapi e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro

Enfea è l’Ente Bilaterale Cgil, Cisl, Uil, e Confapi  a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl, Uil. L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CGIL, CISL, UIL, CONFAPI e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici e i lavoratori.
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023, disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.

Prestazioni
In generale le attività e le prestazioni sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil e Confapi;
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato. 
Le prestazioni garantite sono:
– contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale come Cigo, Cigs, Cds, Cassa in Deroga e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Termini: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal regolamento ENFEA). In questi casi il lavoratore può richiedere la prestazione una tantum di 500,00 euro per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale; nel caso di rapporto di lavoro part time almeno al 50%, la prestazione può essere richiesta per trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore;
– contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo Nido/Baby Sitter) (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 marzo dell’anno successivo/entro il 31 marzo dell’anno successivo all’assunzione); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, al 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro /anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Università (Termini: dal 1° ottobre dell’anno accademico in corso, entro 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 350,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Laurea (Termini: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea); la misura del contributo è pari ad 1.000,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110) (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo per assistenza alla non autosufficienza per i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/92 (Termini: entro l’anno per il quale si richiede il contributo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni;
– contributo spese per l’abbonamento annuo trasporto pubblico (Termini: entro il periodo di validità dell’abbonamento); la misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo (autobus/trasporto ferroviario) in corso di validità, con un limite massimo di 150,00 euro/anno, a condizione che l’abbonamento stesso non sia stato oggetto di welfare aziendale;
– integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL (Termini: entro 3 mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione); in presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito del lavoratore pari a 400,00 euro/mese per un massimo di 6 mesi; per i lavoratori part time la prestazione verrà riproporzionata sul minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento);
– contributo in occasione della nascita e/o adozione figlia/o (Termini: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a); la misura del contributo è pari a 1.000,00 euro (necessaria presentazione certificato di nascita/adozione del figlio/a con le generalità di entrambi i genitori);
– contributo per aiutare le vittime di violenza di genere (Termini: entro 3 mesi dal rientro in azienda); contributo di 700,00 euro in caso di percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015 che preveda un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura (necessaria specifica certificazione e documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura);
– contributo a famiglia per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dal Covid-19 (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari a 1.000,00 euro max per nucleo familiare (requisiti necessari: trattamenti terapeutici sopra elencati non superiori a mesi 12 dall’inizio dei trattamenti stessi, con rilevante incidenza sul bilancio familiare; produzione documentazione medica e fiscale);
– contributo assistenza domiciliare, per famiglia con convivente non autosufficiente con handicap grave (Termine: entro l’anno di attivazione dell’assistenza domiciliare); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno (requisiti necessari: presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere; produzione documentazione attestata disabilità e copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza);
– contributo per spese per cure odontoiatriche non ricomprese nel piano sanitario Enfea Salute (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari ad 100,00 euro max per ogni componente il nucleo familiare (coniuge e/o figli conviventi). 

Accordo Enel-Sindacati: nuove tutele per i genitori a partire dal 1° gennaio 2023

Sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec un accordo che migliora significativamente i trattamenti riservati ai genitori

Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec hanno condiviso l’opportunità di promuovere in ambito aziendale ulteriori iniziative che sostengano la maternità/paternità e favoriscano la condivisione della genitorialità e dei compiti di cura nei confronti dei figli.

 

Congedo lavoratori padri
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in aggiunta ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio per i lavoratori padri previsti dalle norme di legge, saranno riconosciuti ai papà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL (art.32, comma 4). Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti al ricorrere degli stessi presupposti e secondo le stesse modalità e tempistiche di fruizione previste dalla legge per i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi). 

 

Congedo parentale
A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
a) 90% per la durata massima di un mese per la madre o per il padre in alternativa tra loro fino al 6° anno di vita del bambino; tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 per i casi in cui l’art. 34 del Testo unico maternità e paternità e sue successive modificazioni riconosce l’indennità all’80%;
b) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti alla madre fino al 12° anno di vita del bambino;
c) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti al padre fino al 12° anno di vita del bambino;
d) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al 12° anno di vita del bambino.
Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale.

Congedi per la malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni saranno riconosciuti 10 giorni di permesso non retribuito all’anno (comprensivi dei 7 giorni annui previsti dal CCNL elettrici e dei 5 giorni annui previsti dalle disposizioni di legge).

Iscrizione a FOPEN dei figli a carico
A decorrere dal 1° giugno 2023, qualora i dipendenti iscrivano a Fopen i figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita, l’azienda verserà, in forma una tantum sulla posizione di ciascun figlio, un importo pari a 200,00 euro.

Bonus energia: nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta dicembre 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione, i crediti d’imposta a favore delle imprese, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E).

Il D.L. n. 176/2022 (art. 1, co. 1-2) ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997) oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta, con la risoluzione del 12 dicembre 2022 n. 72/E  sono stati istituiti diversi codici tributo. 

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 gennaio 2023, n. 24252, ha esteso le disposizioni del precedente provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Ciò premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, con il provvedimento in oggetto sono istituiti i seguenti codici tributo così denominati:

  • 7742 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);  
  • 7743 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7744 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7745 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

 

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti” l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445.

 

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

CCNL Commercio e Terziario(Conflavoro-Confsal): rinnovato il CCNL per i dipendenti del Settore

In vigore dal 1° febbraio 2023 importanti novità contrattuali

Il 17 gennaio 2023, si sono incontrati i delegati di Conflavoro PMI, Fesdica e Confsal per rinnovare il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi valido e decorrente dal 1° febbraio 2023.
I protagonisti del nuovo testo contrattuale, sono sempre le Aziende ed i lavoratori del settore, al fine di dare un nuovo slancio all’occupazione e un forte potere d’acquisto a tutto il personale impiegato.
Più specificatamente, si è cercato di portare una maggiore flessibilità delle previsioni contrattuali, attraverso strumenti, per l’appunto, di flessibilità e di multiperiodicità, rispondendo altresì alle esigenze programmate e ricorrenti, nonché agli imprevisti legati alla flessibilità, ricompensando l’efficienza e l’efficacia delle Aziende.
Ciò che le Parti Firmatarie hanno cercato di dare al CCNL con il rinnovo, è un’impostazione di istituti ed articoli di semplice lettura e chiarezza, pur mantenendo comunque l’attenzione sul Settore Commercio, mediante istituti contrattuali ad hoc.
Al fine di incoraggiare l’assunzione di nuovo personale, sono stati poi introdotti il contratto di reinserimento, il contratto intermittente e la stagionalità, novità fondamentale per le Aziende del comparto, poiché presentano picchi stagionali nelle attività da svolgere. Altri interventi rilevanti riguardano l’aggiornamento della disciplina dello smartworking e del lavoro a distanza, nonché l’aggiornamento delle retribuzioni ridotte e di primo ingresso.
Da ultimo, si specifica anche che, sono stati previsti degli importi Una Tantum a titolo di vacanza contrattuale e nuovi minimi retributivi con decorrenza dal 1° marzo 2023.