CCNL Metalmeccanica – Industria Pubblica: polizza sanitaria ai pensionati

Sottoscritta dal Fondo Metasalute una convenzione con Generali Italia S.p.A. per l’anno 2023 avente come destinatari i pensionati del settore

Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021 da Federmeccanica, Assistal con l’assistenza della Confindustria e Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil ha previsto di estendere l’assistenza sanitaria integrativa, con adesione volontaria, ai pensionati delle aziende metalmeccaniche e di installazione impianti iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno due anni prima della pensione.
Per l’anno 2023 il Fondo MètaSalute ha sottoscritto una convenzione con Generali Italia S.p.A. stabilendo che possono aderire:
– i pensionati aventi diritto al 31 dicembre 2022;
– i pensionandi nel 2023;
– I beneficiari degli istituti legali disposti dal legislatore per il periodo necessario per maturare i requisiti per il trattamento di pensione effettivo (es. isopensione, contratto di espansione ecc.).
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Il lavoratore già in pensione o in prossimità della stessa, dovrà iscriversi, in maniera autonoma e volontaria, in relazione alla maturazione dei requisiti, con le seguenti modalità:  
– entro il 31 dicembre 2022: adesione entro il 28 febbraio 2023;
– dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023: adesione entro il 31 marzo 2023;     
– dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: adesione entro il 30 giugno 2023;
– dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023: adesione entro il 30 settembre 2023;
– dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: adesione entro il 31.12.2023. 

Il pensionato potrà aderire a uno dei seguenti piani:

– Opzione Base: Premio annuo  600,00 euro (Polizza Generali n° 420872618);
– Opzione Standard: Premio annuo 750,00 euro (Polizza Generali n° 420782619);
– Opzione Plus: Premio annuo  1.100,00 euro (Polizza Generali n° 420872617). 
 Il pagamento del premio sarà totalmente a carico del pensionato che dovrà versarlo contestualmente alla richiesta di adesione direttamente all’Agenzia. L’adesione in corso d’anno prevede un proporzionamento del premio come di seguito elencato:
    –  adesione entro il 31 marzo 2023: 100% del premio
    –  adesione entro il 30 giugno 2023: 80% del premio
    –  adesione entro il 30 settembre 2023: 60% del premio
    –  adesione entro il 31 dicembre 2023: 40% del premio.
L’avente diritto, preventivamente, dovrà generare e scaricare all’interno della propria Area Riservata sul sito www.fondometasalute.it la dichiarazione attestante l’iscrizione per due anni consecutivi al Fondo, caricando altresì i documenti richiesti. 

 
        

Modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci: nuovi adempimenti dichiarativi

L’Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

Live chat “INFO CIG”, dal 13 febbraio 2023 arriva anche a Torino, Roma e Napoli

L’INPS comunica l’estensione del servizio di live chat “INFO CIG”, originariamente destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 520).

Come già noto, nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG”, è stato ideato e realizzato un servizio di live chat, denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione.

 

Il servizio, inizialmente attivato solo per i lavoratori, a partire dal 15 dicembre 2022 è stato reso fruibile anche alle aziende e agli intermediari, ma limitatamente ai datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che, a partire dal 13 febbraio p.v., il servizio è esteso anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province, per le stesse categorie di utenti sopra indicate. Pertanto, le aziende e gli intermediari presenti sui predetti territori, che hanno presentato o intendono presentare una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione CIGS, potranno chiedere informazioni sulle prestazioni in argomento all’advisor.

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

 

L’INPS ricorda che, invece, per i lavoratori, permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, selezionando la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra,  per poi cliccare su “INFO CIG” e sul pulsante “Parla con un operatore”.

Ebna: previsti nuovi contributi 2023 per il settore Artigianato

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
– lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece del dipendente;
– lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
– il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E’ bene specificare che, il calcolo dell’organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

CIPL Edilizia – Como: rinnovato il contratto integrativo

Una Tantum, Elemento Variabile della Retribuzione e Indennità di trasporto tra gli aspetti principali del rinnovo

È stato sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra Ance Como, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, C.A.S.A. Artigiani di Como e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti edili nazionali Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Como, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como.
Il nuovo accordo di rinnovo, in vigore dal 1º dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, ha previsto la sostituzione dell‘intera disciplina del precedente contratto integrativo sia per gli operai che per gli impiegati.

 

Una Tantum
Tra le novità, il riconoscimento di un importo Una Tantum, a titolo di arretrato contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006, dell’Accordo Ponte 17 giugno 2014 e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale:
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° luglio 2022 è riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 200,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio e maggio 2023;
– per i lavoratori in forza, con un contratto a tempo determinato o indeterminato ed a tempo pieno, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) ed alla data del 1° settembre 2022 verrà riconosciuto un importo lordo “Una Tantum” di 100,00 euro. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ridotti al 50% nel caso di orario di lavoro settimanale applicato inferiore al 50% dell’orario contrattuale. Nessuna variazione per i contratti a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale pari o superiore al 50% dell’orario contrattuale. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023;
– per i contratti di lavoro intermittente gli importi e le condizioni sopra indicati si applicano nel caso in cui nel periodo dal 1° luglio 2022 alla data di sottoscrizione del contratto integrativo (29 dicembre 2022) i lavoratori hanno svolto attività lavorativa per un numero di giorni complessivi di almeno il 50% dei giorni lavorabili. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023.
Sono esclusi i lavoratori in periodo di prova alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

 

Cassa Integrazione

In materia di Cassa Integrazione, in caso di utilizzo per mancanza di lavoro le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) dovranno darne comunicazione, per il tramite delle associazioni Datoriali, alle Organizzazioni Sindacali al fine di fissare un apposito incontro.

 

Elemento Variabile della Retribuzione
L’accordo di rinnovo ha introdotto la disciplina dell’EVR prevista dai contratti collettivi nazionali di Iavoro. L’elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, compreso il TFR. 
In ogni caso il riconoscimento deII’EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica e alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie, che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio 2023.

Indennità di trasporto e Indennità sostitutiva di mensa
Per gli operai, l’indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall‘art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2022. Dal 1º gennaio 2023 è in vigore l’istituto dell’indennità di trasporto che prevede il riconoscimento, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, di un’indennità pari a 3,68 euro giornalieri. La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore e computata ai fini del calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di Iavoro siano interamente a carico dell’impresa. Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 2023 il concorso pasto a carico deII’Impresa è elevato da 8,00 euro a 9,00 euro giornalieri. Dalla medesima data l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri.
Anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa è elevata da 7,00 euro a 7,70 euro giornalieri ed è confermata, invece, l’attuale indennità di trasporto in misura pari a 55,29 euro mensili.