Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

CCNL Lampade, Vetro e Display: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell’intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l’importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell’accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
– da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
– da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
– da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

CIPL Turismo-Trento: sottoscritto il contratto integrativo

Condizioni economiche migliorative, riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa e rafforzamento della formazione per i dipendenti fissi e stagionali del settore

Siglata pochi giorni fa ad Hospitality, da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Associazione ristoratori, Associazione dei pubblici esercizi, Faita, Fiavet, Asat, Confesercenti, Fiepet-Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs del Trentino, l’accordo di secondo livello, e dunque integrativo, dopo quasi vent’anni di trattative, al fine di migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato del settore Turismo.
L’intesa riguardante 35.000 lavoratori tra stagionali e fissi, operanti nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi della provincia, prevede, a partire dal mese di gennaio, un aumento in busta paga di euro 50,00 lordi mensili non assorbibili, nonché, l’assistenza sanitaria integrativa.
Oltre a ciò, viene triplicata la percentuale di versamento per la previdenza complementare, rispetto a quella prevista dal CCNL di settore.
L’accordo contempla anche un pacchetto di 20 ore annue da investire nella formazione dei lavoratori.
Da ultimo, le Parti Firmatarie si sono esposte affermando che, il contratto di secondo livello, andrà sicuramente a migliorare le condizioni lavorative del personale di comparto, contribuendo e costruendo altresì, salde risposte a fronte di carenze e difficoltà nel reperire manodopera.

Co.co.co. e indennità una tantum, pagamento in assenza di formale iscrizione alla Gestione separata

L’INPS comunica che procederà al pagamento delle indennità una tantum previste in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 635).

Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, rientra tra i requisiti necessari per accedere all’indennità una tantum introdotta dal c.d. decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 32, co. 11) e dal c.d. decreto Aiuti – ter (D.L. n. 144/2022, art. 19, co. 11) – rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro – a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

Ebbene, l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente. 

 

La verifica del possesso, tra gli altri, anche del suddetto requisito, viene demandata all’INPS.

 

Proprio a seguito dei controlli effettuati dall’Istituto, in particolare, per il riconoscimento dell’indennità di 200 euro, è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.

 

In considerazione di ciò, nel messaggio in commento si rende noto che, tenuto conto della finalità dell’intervento e del conforme parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

 

Ciò accadrà, comunque, si precisa, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, per cui l’INPS sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto Aiuti) e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti. 

 

Bonus facciate: cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bonus facciate si trasmette all’erede che, per effetto di successione e divisione, ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 213).

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un erede che chiede se può esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate su un immobile di sua proprietà, per effetto di successione. L’istante rappresenta che le spese per gli interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario il padre rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione (art. 1, co. 219-223, L. n. 160/2019), ma che non è stato possibile perfezionare la pratica di cessione del credito a causa del decesso.

 

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria esamina il quadro normativo di riferimento in merito all’applicazione del bonus facciate e osserva che, dalla documentazione integrativa pervenuta, l’intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), trattandosi dell’isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

 

L’Agenzia richiama a seguire la circolare del 25 luglio 2022 n. 28/E, con quale ha fornito approfondimenti e chiarisce che gli interventi in questione (iniziati e terminati nel 2021) devono soddisfare i requisiti del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8, l’asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L’articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi previsti all’articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

 

L’Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dalla norma.