Ebipro: previsto il rimborso per attività sportive

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali previsto il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per attività sportive

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto per i dipendenti dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i  figli a carico per le attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I.
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2023, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’anno solare precedente.
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o per l’abbonamento in palestra, fino ad un importo massimo erogabile di 500,00 euro per richiesta. 
La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al link EBIPRO: accesso area riservata.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– documenti fiscali  (fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date) emessi dalla società/associazione sportiva secondo la vigente normativa fiscale;
– copia dell’ultima busta paga. 

Crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie in caso di fusione per incorporazione

La società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata (Agenzie delle Entrate, risposta a interpello 16 febbraio 2023, n. 218).

L’Agenzie delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020) nel caso di una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell’erario maturati dai soci attraverso lo ”sconto in fattura”, per i lavori rientrati nell’agevolazione fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico (cosiddetti Ecobonus e Bonus ristrutturazione rispettivamente al 65% e al 50%).

 

L’istante fa presente che è stato avviato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023. Ciò premesso, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dell’incorporante.

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver esaminato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso di specie, cita l’art. 2504 bis del codice civile, secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Sotto il profilo fiscale, il TUIR (art. 172, co. 4), stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 del citato provvedimento.

Tenuto conto delle norme appena richiamate, l’operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In particolare, con riferimento al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.

 

Sul punto, richiama inoltre le risoluzioni n. 118/E del 29 aprile 2009 e n. 22/E del 6 febbraio 2006 che, a proposito del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.

 

Dal progetto di fusione descritto, non risultano specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà quindi i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto, la data da cui le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi (art. 172, co. 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86).

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

Tuttavia, per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ”CONTRIBUENTE” del modello F24 siano indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

CCNL Cinematografia: varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo contrattuale

Definizione dei punti salienti del rinnovo contrattuale

Il 14 febbraio 2023 a Roma, è stata convalidata la piattaforma rivendicativa del rinnovo CCNL Cinematografia da parte di Slc-Cigl, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Ciò a cui auspicano le Parti firmatarie attraverso le trattative poste in essere, è la determinazione definitiva dei punti di seguito riportati:
1. Decorrenza e durata del CCNL – triennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
2. Relazioni Industriali – consolidate mediante il coinvolgimento delle strutture sindacali costituite a vari livelli, e dei territori, e mediante le norme concernenti le agibilità sindacali;
3. Classificazione – riconoscimento e adeguamento delle professionalità per effetto della mobilità del personale di settore all’interno delle aree, della immissione tecnologica, delle nuove funzioni operative, nonché, riconoscimento delle professionalità tradizionali e definizione di criteri per la crescita professionale e inquadramentale.
4. Mercato del lavoro – adeguamento delle norme in materia di orario di lavoro part-time, contratti di lavoro interinale, contratti a termine, orario minimo e impatto delle nuove tecnologie;
5. Formazione – piani formativi previsti dai Fondi Interprofessionali;
6. Malattia – eventuali accordi in merito saranno oggetto di contrattazione di secondo livello;
7. Maternità e congedi parentali – estensione dei diritti e revisione delle percentuali su maternità, straordinari e congedi parentali (maternità, paternità, cure).
8. Rapporto di lavoro – adeguamento delle norme che disciplinano l’orario di lavoro a tempo parziale; stringente trattativa su turni e pause; flessibilità oggetto di contrattazione di secondo livello. Circa lo smartworking, sarà oggetto di definizione mediante un accordo quadro. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, queste saranno oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
9. Contrattazione di secondo livello – valorizzazione dell’Elemento di Garanzia in carenza di Accordi di secondo livello;
10. Aumenti retributivi –  aumenti realizzati tenendo conto del recupero delle retribuzioni non percepite per vacanza contrattuale e aumentando l’attrattività di questo impiego anche grazie alle dinamiche salariali.

La sospensione degli adempimenti INAIL per gli eventi alluvionali a Ischia

Fornite le istruzioni in merito ai soggetti destinatari, alle modalità per effettuare le richieste di sospensione e ai termini  per la ripresa dei versamenti (INAIL, circolare 17 febbraio 2023, n. 7).

L’INAIL con la circolare in commento si occupa della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché alle altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Si tratta di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, disposti dal D.L. 186/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/2023.

La circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e termini e modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti. Sono fornite indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del DURC online

In particolare, la  sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria, operanti alla data del 26 novembre 2022 nei comuni sopra citati. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono
sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.

 

Versamenti sospesi

 

Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023. Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023. È sospeso altresì il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023. Infine, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano, anche le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 26 novembre 2022.

 

Adempimenti sospesi

 

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023. Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2022 entro il 28 febbraio 2023 indicando le retribuzioni per tutte le PAT, quindi sia per quelle con sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia per quelle al di fuori di detti territori. La sospensione degli adempimenti si applica altresì al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023. 

 

Modalità di sospensione

 

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. 

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione specifici codici di agevolazione:

codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che
optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;

codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.

 

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

 

Entro il 16 settembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Inoltre, deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo. Devono poi essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione. Devono, inoltre, essere presentate, utilizzando i servizi online (a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili), le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione. Infine, devono essere presentate, tramite i servizi online (disponibili dal 1° settembre fino al 16 settembre 2023), le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022. 

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese. 

 

Modalità di versamento dei premi sospesi 

 

Alla ripresa dei versamenti nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento. 

 

Istruzioni in merito al rilascio del DURC online

 

Con riferimento al DURC online i versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022. In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare.

Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.