Conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS, istruzioni operative

L’INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l’istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

–  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

–  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

–  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

–  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L’Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.

CCNL Scuola pubblica-Personale Ata: riprese le trattative contrattuali sulla sezione scuola

Definizione dei punti chiave sul rinnovo contrattuale

Si è svolto nei giorni scorsi, l’incontro per la ripresa delle trattative sul rinnovo del CCNL Scuola pubblica (parte giuridica), nel corso del quale è stata analizzata attentamente la bozza di testo proposta dall’Aran.
Di seguito i punti presi in esame.
Sanzioni disciplinari per il personale docente: richiesta una particolare attenzione per la libertà di insegnamento e la necessità di individuare un sistema che garantisca la terzietà del giudizio, anche alla luce di alcune sentenze dei tribunali in materia;
Titolarità di sede ai docenti: procede il negoziato relativo alla mobilità;
Gestione contratti a tempo determinato: in caso di pubblicazione tardiva delle graduatorie si chiede che il contratto non contenga alcuna clausola rescissoria legata alla pubblicazione delle nuove graduatorie per garantire continuità didattica;
Trasformazione dei contratti full time a part time: in ordine alle attività funzionali all’insegnamento;
Formazione: definizione dei carichi orari relativi alle attività formative le quali devono rientrare nell’ambito dell’orario di servizio del personale docente;
Tutela maggiore contrattuale per le attività di potenziamento deliberate dai collegi dei docenti;
Attività funzionali all’insegnamento: cui vengono collegati i diversi obblighi introdotti da disposizioni di legge anche con riferimento alla formazione obbligatoria;
Finanziamenti: destinati a scuole, al Pnrr, ai finanziamenti europei, ecc.
Nel corso del confronto, la Flc-Cgil ha domandato precisazioni in merito ad alcune disposizioni già in vigore, quali:
art. 23, CCNL 2007 relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso che necessita di un intervento poiché gli attuali termini di preavviso non sono fungibili con la tempistica e le modalità dei pensionamenti;
art. 59, CCNL 2007 sulla possibilità del personale Ata già in servizio, di accettare nomine a tempo determinato per altro profilo, stante la necessità di una revisione per garantirne la più corretta fruizione;
art. 33, CCNL 2018 rispetto al quale è stato chiesto di esplicitare che il personale Ata, una volta esaurite le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, potrà comunque ricorrere alle assenze per l’intera giornata previste dalle norme vigenti;
art. 41, CCNL 2018 non può essere motivo di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale, l’individuazione in corso d’anno, di un nuovo avente titolo a seguito dei ritardi con cui l’Amministrazione predispone le nuove graduatorie;
congedi parentali per cui è stato proposto l’aggiornamento in materia.
Ed inoltre:
per il personale a tempo determinato docente e Ata: avanzamento dei diritti a partire dalla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari;
per il personale Ata: promozione di un sistema ben strutturato di formazione tanto in ingresso che in servizio;
per il personale educativo: compreso nella comunità educante integrandone la partecipazione negli organismi collegiali di scuola;
per il personale delle scuole italiane all’estero: riportare la materia della mobilità nella disponibilità del contratto nazionale in coerenza con quanto condiviso con l’Aran tramite il Verbale siglato in data 9 maggio 2019.
L’Aran al termine del confronto, ha mostrato particolare attenzione ed interesse circa le materie che comportano oneri contrattuali.
Da ultimo si comunica che le trattative procederanno il 7 marzo 2023 relativamente al settore Università.

Fim-Cisl propone la settimana lavorativa corta

Il sindacato Fim-Cisl chiede l’apertura di un confronto sulla settimana corta di 4 giorni con gli altri sindacati del settore (Fiom-Cgil e Uilm-Uil) e le controparti datoriali 

Il segretario generale dei metalmeccanici della Fim-Cisl, vista la positiva sperimentazione della settimana corta nel Regno Unito in 61 aziende, con interessanti risultati sia per le aziende che per i lavoratori, ha richiesto un confronto tra parti sociali affinchè anche in Italia ci si possa muovere nella stessa direzione. Ha altresì rappresentato che è tempo di regolare il lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero, in modo più sostenibile, libero e produttivo. I salti tecnologici ed organizzativi che si stanno realizzando in tante aziende metalmeccaniche devono spronare ad andare oltre e superare gli eventuali ostacoli. È possibile ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale ma ricercando nuovi equilibri e migliori risultati.
Già lo scorso anno la Fim-Cisl ha proposto di negoziare, soprattutto a livello aziendale, una forma di lavoro fatta di 4 parti di attività piena e 1/5 di riduzione d’orario che possa essere dedicata anche a formazione o ai carichi di cura.
Per il Sindacato non si tratta di ridurre gli orari in modo generico ma di rendere il lavoro maggiormente sostenibile e flessibile verso i bisogni delle persone. Significa rendere i posti di lavoro più attrattivi, in un’epoca dove tanti lavoratori, soprattutto giovani, stanno cambiando posto di lavoro e le competenze si muovono nel mercato del lavoro.

Pensioni, le informazioni sul cedolino di marzo 2023

L’INPS rende noto data di pagamento, rivalutazione e trattenute fiscali sul prossimo rateo (INPS, comunicato 20 febbraio 2023).

Il pagamento delle pensioni per il prossimo mese avverrà il 1° marzo. A renderlo noto è ovviamente l’INPS che ha comunicato anche gli altri dati relativi al cedolino di marzo 2023: rivalutazione, trattenute fiscali e modalità di conguaglio. In particolare, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda che in attesa dell’approvazione della Legge di bilancio 2023, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali

Per quel che concerne le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. L’Istituto ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. 

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF e dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

 

CCNL Barbieri e parrucchieri: erogazione Una Tantum nel mese di marzo

Corresponsione della 3ª tranche Una Tantum di euro 46,00

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ed applicata ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, prevede, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, a tutto il personale in forza alla data del 10 ottobre 2022, la corresponsione della 3ª tranche dell’importo Una Tantum pari ad euro 46,00.
Per coloro assunti con contratto di apprendistato, detto ammontare viene erogato al 70%.
Per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, l’Una Tantum viene ridotta proporzionalmente.
Ed inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, devono esser considerati a tutti gli effetti anticipazioni di Una Tantum e pertanto detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Da ultimo, si specifica pure, che tale indennità è esclusa dalla base di calcolo del TFR.