CCNL Formazione Professionale: siglato accordo ponte fino al 31 dicembre 2023

Riconosciuta l’erogazione di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori

In data 27 febbraio 2023 Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal, in attesa di giungere al rinnovo del contratto di settore, hanno siglato un accordo ponte per il settore della formazione professionale, valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Nell’intesa le Parti hanno definito il riconoscimento di un importo di 400,00 euro per l’anno 2023 a tutti i lavoratori come welfare aziendale, e/o da versare sui fondi pensionistici. Sono stati demandati alla contrattazione regionale o aziendale la definizione delle modalità e dei relativi tempi di erogazione. In mancanza di accordo regionale o aziendale l’importo sarà erogato in due tranche:
– la prima, pari a 250,00 euro, entro il 31 dicembre 2023;
– la seconda, pari a 150,00 euro, entro il 15 gennaio 2024.
Le parti datoriali e sindacali hanno altresì fissato la data del 20 aprile 2023 per il proseguimento della trattativa per il rinnovo del contratto.

CCNL Vetro – Industria: prevista l’una tantum a marzo

Stabiliti 122,00 euro lordi a tutti i dipendenti con la retribuzione del mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo, subordinata allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, sottoscritta da Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti di Aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio, decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere ha previsto oltre l’incremento dei minimi tabellari mensili l’erogazione di un’indennità una tantum.
Difatti, a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è corrisposta una somma una tantum, pari a 122,00 euro lordi, in cifra uguale per tutti, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023.
L’importo dell’una tantum è inteso in senso omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del TFR. 

Rischio biologico nei laboratori di analisi non sanitari, la valutazione in un algoritmo

L’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi che consente anche di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare (INAIL, comunicato 8 marzo 2023).

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici. Il rischio in questione può essere sia potenziale che da utilizzo deliberato.

 

Partendo da questo presupposto, l’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in tali contesti.

 

Destinatari del software sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

 

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali ambienti.  

 

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni, il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell’analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

 

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

 

Il software è disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari. 

CCNL Commercio (Confesercenti): Una Tantum per i lavoratori del settore

Erogata 2° tranche di Una Tantum con il mese di marzo

Il Verbale di Accordo siglato in data 12 dicembre 2022, tra Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede che, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’anzidetto, venga corrisposto un importo lordo pari a 350,00 euro al IV livello a titolo di Una Tantum, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le seguenti modalità:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo
Quadri 260,42
I 234,58
II 202,92
III 173,44
IV 150,00
V 135,52
VI 121,67
VII 104,17
Operatori di vendita I categoria 141,60
Operatori di vendita II categoria 118,88

Tale somma viene erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.