Malattia o infortunio libero professionista: sospensione scadenze e oneri comunicativi

Nel fornire risposta ad interpello, l’Agenzia delle entrate chiarisce diversi punti in merito a Scadenze e comunicazioni, in capo al libero professionista, per richiedere la Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio (Agenzia delle entrate,  risposta n. 248 del 13 marzo 2023).

 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, specificando che:

  • nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento;

  • i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;

  • gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;

  • la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Premesso ciò, l’Agenzia chiarisce, in risposta ai dubbi dell’istante, che non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (termine massimo) decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. La sospensione opera, pertanto, a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Inoltre ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

 

Tra gli oneri comunicativi da espletare nei confronti degli uffici della P.A. per attivare la sospensione rientra l’invio della copia dei mandati professionali, contenente i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

Forme pensionistiche complementari e contribuzione COVIP 2023

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023 la delibera con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione stabilisce misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 (COVIP, delibera 18 gennaio 2023).

Le forme pensionistiche complementari che, al 31 dicembre 2022 risultino iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005, così come quelle costituite all’interno di società o enti, sono tenute al versamento di un contributo a integrazione del finanziamento della COVIP. 

 

E’ prevista l’esclusione dal versamento del contributo per i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a 10 euro mentre, per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo in oggetto è effettuato dalla società o dall’ente stesso.

 

Relativamente all’anno 2023, la misura del contributo di vigilanza è fissata nello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2022.

 

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie, quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

 

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

 

Il versamento del contributo in argomento deve essere effettuato entro la data del 31 maggio 2023 attraverso la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell’area riservata presente sul sito istituzionale della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

 

Contestualmente al pagamento, tutti i soggetti interessati dovranno altresì trasmettere i dati relativi al contributo medesimo, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non sia dovuto.

 

Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva, con recupero mediante ruolo delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations

 

Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 293,52
Cl 2 5-6-7 302,68
Cl 3 8-9-10 311,80
Cl 4 11-12-13 320,92
Cl 5 14-15-16 330,04
Cl 6 17-18-19 339,20
Cl 7 20-21-22 348,32
Cl 8 23-24-25 357,44
Cl 9 26-27-28 366,56
Cl 10 29-30-31 375,68
Cl 11 32-33-34 384,84
Cl 12 Oltre 393,96

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

Classe  
cl 1 1-2-3 185,40
cl 2 4-5-6 190,04
cl 3 7-8-9 194,64
cl 4 10-11-12 199,28
cl 5 13-14-15 203,92
cl 6 16-17-18 208,56
cl 7 Oltre 213,20

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 347,20
Cl 2 5-6-7 358,00
Cl 3 8-9-10 368,80
Cl 4 11-12-13 379,60
Cl 5 14-15-16 390,40
Cl 6 17-18-19 401.20
Cl 7 20-21-22 412,00
Cl 8 23-24-25 422,80
Cl 9 26-27-28 433,56
Cl 10 29-30-31 444,36
Cl 11 32-33-34 455,16
Cl 12 Oltre 465,96

Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.